F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 22 Luglio 2011 (650) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO POTERE (Segretario e addetto alla sicurezza della Società SS Chieti Calcio Srl) Società SS CHIETI CALCIO Srl ▪ (N°. 10204/1695pf09-10/AM/ma del 23.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 22 Luglio 2011 (650) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO POTERE (Segretario e addetto alla sicurezza della Società SS Chieti Calcio Srl) Società SS CHIETI CALCIO Srl ▪ (N°. 10204/1695pf09-10/AM/ma del 23.6.2011). Con atto del 23 giugno 2010 il Procuratore federale ha deferito innanzi a questa Commissione disciplinare nazionale il Sig. Luciano Potere nella sua qualità di Segretario ed addetto alla sicurezza della SSD Chieti Calcio a r.l. ai sensi dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 14 comma 1 del CGS per avere omesso di adottare le necessarie cautele volte a scongiurare il verificarsi di atti di violenza in occasione della gara Chieti- Campobasso dell'11/4/2010 del campionato di serie D, così consentendo ad alcuni sostenitori della squadra di calcio locale presenti all'interno dell'impianto sportivo in tale occasione di aggredire il calciatore della squadra avversaria Covelli colpendolo con uno schiaffo, nonché di distruggere la vetrata della sala stampa posta alle spalle della tribuna autorità, con evidente pericolo per l'incolumità pubblica, essendo stati scongiurati ulteriori più gravi eventi solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine; la SSD Chieti Calcio a r.l. ex art. 4, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni sopra indicate addebitabili al Segretario e responsabile della sicurezza della Società Chieti Sig.Luciano Potere. I deferiti hanno presentato memoria: la Società Chieti ha dedotto la propria assoluta estraneità ai fatti contestati assumendo che il Potere non è mai stato responsabile alla sicurezza per la Società, e contestando i fatti addebitati; il Potere ha eccepito la nullità del capo di incolpazione deducendo di essere tesserato per la F.I.G.C. come segretario e non come responsabile per la sicurezza, ed ha anche contestato, nel merito, i fatti addebitati. Alla riunione odierna, il difensore dei deferiti ha eccepito l’improcedibilità del deferimento per presunta violazione del termine per la conclusione delle indagini, riportandosi per il resto alla memoria difensiva depositata. E’ comparso altresì il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la SSD Chieti Calcio a r.l. e l’inibizione per la durata di 2 (due) mesi per il Potere. Motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di improcedibilità del deferimento, in quanto l’ultimo atto di indagine costituito dalla relazione conclusiva del sostituto della Procura federale è datato 2.10.2010, pertanto in epoca precedente alla scadenza del termine previsto per la conclusione delle indagini; mentre il successivo atto di deferimento è irrilevante ai fini in questione, non costituendo atto di indagine per costante giurisprudenza degli Organi della giustizia sportiva. Nel merito si osserva che con relazione in data 18/5/2010, il Collaboratore della Procura federale ha comunicato che nel corso degli interrogatori effettuati a Campobasso nell'ambito del procedimento n. 1284 09/10, il Presidente della Società Campobasso Sig. Ferruccio Capone gli aveva consegnato un DVD contenente immagini di scontri avvenuti nel corso della gara Chieti-Campobasso dell'11/4/2010 del campionato di serie D. In base a quanto riferito dal predetto Capone, in tale occasione, alcuni dirigenti e steward del Chieti avrebbero aggredito il calciatore del Campobasso Covelli, presente in tribuna, mentre alcuni tifosi avrebbero aggredito alcuni giornalisti molisani facendo irruzione nella sala stampa e provocando anche danni alla struttura dello stadio. La visione del filmato registrato nel DVD, formante parte integrante degli atti, dimostra che al termine della gara Chieti-Campobasso dell'11/4/2010 del campionato di serie D, si verificarono degli scontri tra la tifoseria locale, ed alcuni appartenenti alla Società Campobasso presenti nella tribuna autorità dello stadio "Angelici" di Chieti. Nell'ambito della deposizione resa il 27/09/2010 il Covelli ha ricostruito in modo puntuale il succedersi degli accadimenti, confermando che al termine della gara egli venne aggredito da un tifoso che era riuscito ad avvicinarsi a lui schiaffeggiandolo. La visione delle immagini ha confermato che effettivamente un tifoso si è diretto indisturbato verso la parte centrale dello stadio dove è situata la tribuna autorità e dove si trovava il Covelli, che dopo l'aggressione è stato protetto da alcune persone intervenute sul luogo. Va rilevato che effettivamente almeno uno di essi, benché in abiti borghesi, può essere ritenuto appartenere alle forze dell'ordine sia in quanto in possesso di una radio VHF del tipo di quelle impiegate dalla Polizia di Stato nei servizi di ordine pubblico, sia perché riconosciuto come tale anche dai dirigenti del Chieti ascoltati nel corso delle indagini. Le intemperanze dei tifosi locali trasmodarono poi nella distruzione della vetrata della sala stampa posta alle spalle della tribuna autorità, così come rilevabile dalla visione del filmato. Va considerato che soltanto l’intervento delle forze dell'ordine ha consentito di evitare ulteriori e ancora più gravi eventi. Va inoltre considerato che al momento del fatto sugli spalti era sicuramente presente il Sig. Luciano Potere, Segretario della SSD Chieti Calcio a r.l., il quale ha confermato la circostanza; il medesimo Potere è risultato essere addetto alla sicurezza per la predetta Società. La concreta realizzazione dei fatti di violenza indicati e la valutazione dell'estrema facilità con la quale gli stessi si sono verificati è di per sé sufficiente ad affermare che il responsabile della sicurezza, Sig. Potere, non si è adoperato adeguatamente nell'adozione delle necessarie e doverose cautele imposte dalla normativa federale; nel caso di specie deve inoltre considerarsi che in base a quanto riferito dal Covelli: "nessuno stewards intervenne" e che "... neanche alcuno della Società del Chieti si prodigò per sedare gli animi” ad ulteriore conferma della totale inidoneità delle cautele e del disinteresse da parte del responsabile. La mancata qualifica formale di responsabile della sicurezza, non esime il Potere dalla propria responsabilità in quanto, la mancata previsione di tale figura di responsabile per il campionato di serie D, non comporta l’esonero della responsabilità per chi di fatto è incaricato di tale aspetto della gestione di una gara, e il Potere stesso ha ammesso nella propria memoria difensiva di essersi occupato di tale gestione, quale Segretario della Società. Pertanto deve ritenersi provata la responsabilità del Sig. Luciano Potere nella sua qualità di addetto alla sicurezza della SSD Chieti Calcio a r.l. in riferimento ai fatti di cui al deferimento. La SSD Chieti Calcio a r.l. risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del C.G.S. per il comportamento antiregolamentare tenuto dal suo tesserato. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima eque le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni: € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda nei confronti della SSD Chieti Calcio a r.l. L’inibizione per la durata di mesi 1 (uno) nei confronti di Potere Luciano.
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