F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 22 Luglio 2011 (633) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO DE CINTI (tecnico/collaboratore della Società SSD Civis Colleferro 1997), DANIELE MANDOVA (Presidente della Società SSD Civis Colleferro 1997), Società SSD CIVIS COLLEFERRO 1997 ▪ (N°. 9705/891pf10-11/MS/vdb del 10.6.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 22 Luglio 2011
(633) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO DE CINTI (tecnico/collaboratore della Società SSD Civis Colleferro 1997), DANIELE MANDOVA (Presidente della Società SSD Civis Colleferro 1997), Società SSD CIVIS COLLEFERRO 1997 ▪ (N°. 9705/891pf10-11/MS/vdb del 10.6.2011).
La Procura federale, con atto del 10 giugno 2011, ha deferito a questa Commissione il Sig. Marco De Cinti, il Sig. Daniele Mandova, presidente della SSD Civis Colleferro 1997 e la società SSD Civis Colleferro 1997 ed ha contestato: al primo, la violazione dell’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 22 comma 8 CGS per aver presentato in data 14 ottobre 2010 domanda di ammissione al corso di informazione CONI – FIGC per “Istruttori di Scuola Calcio” operanti nelle Scuole Calcio e per aver partecipato a tale corso, fino al momento della sua esclusione, pur non avendone titolo perché soggetto alla sanzione di squalifica a termine con contestuale preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; al secondo, la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS per aver sottoscritto la domanda presentata dal De Cinti di ammissione al corso di cui sopra, così esplicitamente ammettendo e certificando che la società dal medesimo legalmente rappresentata si era avvalsa del De Cinti medesimo quale tecnico/collaboratore nonostante che questi fosse colpito dalla sanzione sopra descritta; alla terza, la responsabilità diretta e la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 per la violazione rispettivamente ascritta al suo presidente ed al suo tesserato. Era risultato alla Procura federale, in seguito ad informativa del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, resa su segnalazione della Segreteria del Coordinatore del SGS Lazio, che il De Cinti partecipava al corso di che trattasi nonostante che fosse squalificato sino al 3 aprile 2013 e che la domanda di partecipazione al corso, recante la data del 14 ottobre 2010 e nella quale il De Cinti dichiarava di svolgere attività di tecnico/collaboratore presso la società SSD Civis Colleferro, militante nella stagione 2010/2011 nel Campionato Nazionale di Serie B Calcio a 5, recava il timbro circolare della società SSD Civis Colleferro e la firma del suo presidente. Notificati del Deferimento, tanti il De Cinti quanto il Mandova hanno fatto pervenire a questa Commissione due distinti scritti, a mezzo dei quali, nel mentre il De Cinti ha dedotto che la società SSD Civis Colleferro 1997 non era a conoscenza della squalifica e che egli non sapeva che la sua situazione di calciatore potesse influire nel settore giovanile, il Mandova ha eccepito che non conosceva la squalifica del De Cinti, avendo prestato attenzione solo alla parola di quest’ultimo, che nulla gli aveva dichiarato al riguardo. All’udienza odierna, è comparsa la sola Procura federale, la quale, riepilogati i fatti, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: la squalifica di mesi 8 per il De Cinti; l’inibizione di mesi 6 per il Mandova; l’ammenda di € 1.500,00 per la SSD Civis Colleferro 1997. Il Deferimento è fondato. L’art. 22 comma otto CGS prevede che “i dirigenti, i tesserati della società, i soci e non soci di cui all’art. 1 comma cinque, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa (…)”. Il De Cinti ha omesso di osservare tale norma, non potendo non sapere che il divieto è esteso a qualsiasi espressione di attività sportiva afferente la FIGC, ivi compresa quella riconducibile al Settore Giovanile e Scolastico. Il De Cinti, peraltro, al momento della domanda di partecipazione al corso, era afflitto dalla sanzione già evidenziata, comminatagli dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Frosinone, pubblicata sul CU n. 64 del 3 aprile 2008, per atti di violenza in danno dell’arbitro della gara Atletico Colleferro – Legio VI Victrix del 30 marzo 2008 valida per il Campionato di Terza Categoria. Tale sanzione non poteva a sua volta non essere nota alla società SSD Civis Colleferro 1997 ed al suo presidente Mandova Daniele, atteso che ai sensi dell’art. 2 comma terzo CGS il contenuto dei CU si intende conosciuto con presunzione assoluta, a far data dalla sua pubblicazione. P.Q.M. considerato che, per la posizione del De Cinti, l’ultimo inciso dell’art. 22 comma otto CGS prevede l’aggravamento della sanzione in caso di violazione dei divieti, infligge al Sig. Marco De Cinti la squalifica di ulteriori mesi 8 (otto) da aggiungersi alla squalifica tuttora in corso (che è sino al 3 aprile 2013), confermando la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; infligge al Sig. Daniele Mondova, nella qualità di presidente della società SSD Civis Colleferro 1997, la inibizione di mesi 6 (sei); commina alla SSD Civis Colleferro 1997 l’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento//zerozero).
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