F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007 del 28 Luglio 2011 (628) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRUNO MARTORANO (Presidente e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl ▪ (N°. 9600/1223pf10-11/AM/ma del 8.06.2011 ).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007 del 28 Luglio 2011 (628) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRUNO MARTORANO (Presidente e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl ▪ (N°. 9600/1223pf10-11/AM/ma del 8.06.2011 ). Il deferimento Con provvedimento del 8 giugno 2011 il Procuratore federale Vicario ha deferito a questa Commissione: ▪ il Sig. Bruno Martorano, Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACR Messina Srl; ▪ la Società ACR Messina Srl; per rispondere, il Sig. Bruno Martorano “...della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, comma 9 CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, cui consegue la sanzione ex art.8, comma 10, CGS, per aver omesso dì eseguire nel termine assegnato di giorni 30 dalla comunicazione perfezionatasi in data 30.11.2010 le decisioni definitive della Commissione accordi economici e della Commissione vertenze economiche della F.I.G.C. circa il pagamento in favore del Sig. Nuccio Daniele Vincenzo della somma di € 5.376,28”; la Società ACR Messina Srl “...a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, delle violazioni ex artt. 94 ter comma 11, NOIF e 8, comma 9, CGS, ascritte al proprio Presidente e legale Rapp.te Sig. Martorano Bruno, come meglio descritto nella parte motiva.” La Procura federale fonda la sua azione disciplinare “...sull'omessa esecuzione, da parte della Società ACR Messina Srl, nel termine assegnato di giorni 30 dalla comunicazione perfezionatasi in data 30.11.2010, delle decisioni definitive della Commissione Accordi Economici e della Commissione vertenze economiche della F.I.G.C. circa il pagamento in favore del Sig. Nuccio Daniele Vincenzo della somma di € 5.376,28”; Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) al Sig. Bruno Martorano e la sanzione di 1 punto di penalizzazione nella Stagione sportiva 2011/2012 e dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) alla Società ACR Messina Srl. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, rileva quanto segue. Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, i quali, nonostante le decisioni definitive della Commissione accordi economici e della Commissione vertenze economiche della F.I.G.C. circa il pagamento in favore del Sig. Nuccio Daniele Vincenzo della somma di € 5.376,28, non hanno provveduto al pagamento in favore del beneficiario delle somme stabilite, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione perfezionatasi in data 30.11.2010, in violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 9 del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, cui consegue la sanzione ex art.8, comma 10, CGS. Ne deriva la responsabilità disciplinare del Sig. Bruno Martorano, per immedesimazione organica, in qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl, nonché la responsabilità diretta della stessa Società Sportiva per il comportamento non regolamentare posto in essere dal proprio dirigente. II dispositivo Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale riconosciuta la responsabilità dei deferiti, applica la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) al Sig. Bruno Martorano e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012 e dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) alla Società ACR Messina Srl.
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