F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007 del 28 Luglio 2011 (639) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFREDO DI LULLO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl ▪ (N°.10053/1168pf10-11/AM/ma del 17.06.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 007 del 28 Luglio 2011 (639) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFREDO DI LULLO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl ▪ (N°.10053/1168pf10-11/AM/ma del 17.06.2011). Il deferimento Con provvedimento del 08 giugno 2011 il Procuratore federale Vicario ha deferito a questa Commissione: ▪ il Sig. Di Lullo Alfredo, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl; ▪ la Società ACR Messina Srl; per rispondere, il Sig. Di Lullo Alfredo “...della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, C. G. S., in quanto legale rappresentante ed amministratore per aver disconosciuto la propria firma apposta su un modulo federale, pur sapendo che la stessa era veridica”; la Soc. ACR Messina Srl “...a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante” La Procura federale fonda la sua azione disciplinare sui provvedimenti di rigetto adottati dalla Commissione tesseramenti, con C.U. 02/CT del 08/07/2010, e non impugnati dinanzi alla C.G.F., sui reclami proposti dalla Società ACR Messina Srl avverso lo svincolo ex art. 108 delle NOIF dei calciatori Farò Gaetano, Amato Daniele, Nuccio Daniele, Altobello Errico, Alizzi Giuseppe, Romeo Alessio, Ventre Gaetano, Ferrara Francesco e Giardina Gioacchino, per l'asserita apposizione apocrifa della firma del legale rappresentante, con allegata denuncia di furto di materiale della Società, tra cui timbri e carta intestata, presentata al Comando Carabinieri di Messina in data 25/04/2010 e quindi in epoca successiva alla data di ratifica dello svincolo. All'esito dell'attività istruttoria svolta infatti, la Commissione Tesseramenti, ha riconosciuto come autografa la firma apposta nell'atto di svincolo per accordo dal Presidente Di Lullo Alfredo, perché, come affermato dalla stessa Commissione nella propria delibera, il "disconoscimento appare del tutto inverosimile in quanto la firma apposta sul modulo e disconosciuta dal Signor Di Lullo Alfredo è identica a quelle apposte dallo stesso sia sul ricorso presentato alla medesima Commissione sia sulla denuncia di furto presentata presso i Carabinieri di Messina”, e riteneva validi i provvedimenti di svincolo dei calciatori ratificati dalla LND - Comitato Interregionale. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione per il Sig Di Lullo Alfredo e della sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 per la Società ACR Messina Srl. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura federale, osserva quanto segue. Dagli atti ufficiali risulta provata la violazione contestata al Sig. Di Lullo Alfredo, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl, che nell'ambito dei procedimenti dallo stesso instaurati innanzi alla Commissione Tesseramenti per ottenere l’annullamento dei provvedimenti del Comitato Interregionale di svincolo per accordo dei calciatori Farò Gaetano, Amato Daniele, Nuccio Daniele, Altobello Errico, Alizzi Giuseppe, Romeo Alessio, Ventre Gaetano, Ferrara Francesco e Giardina Gioacchino, con allegata denuncia di furto di materiale della Società, tra cui timbri e carta intestata, presentata al Comando Carabinieri di Messina in data 25/04/2010, ha violato i doveri di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, CGS, deducendo la apocrifia della propria firma apposta nei documenti di svincolo per accordo, determinando così sia la responsabilità disciplinare dello stesso Sig. Di Lullo Alfredo, per immedesimazione organica, in qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl, sia la responsabilità diretta della stessa Società Sportiva per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante. Dagli atti dei detti procedimenti innanzi alla Commissione tesseramenti, tutti definitisi con i provvedimenti di rigetto di cui al C.U. 02/CT del 08/07/2010, si rileva infatti “…che dal confronto e comparazione tra tutte le firme esistenti in atti ovvero quelle apposte in calce al reclamo, alla denuncia ai C.C. di Messina e quelle esistenti nell’accordo economico ovvero in tutti gli atti ufficiali della Società, emerge chiaramente che quella apposta sullo svincolo per accordo sia da attribuirsi al Di Lullo Alfredo medesimo e, quindi autografa”. II dispositivo Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, applica la sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione per il Sig Di Lullo Alfredo e della sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) per la Società ACR Messina Srl.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it