F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008 del 28 Luglio 2011 (8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) e della SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 Spa ▪ (nota n. 281/1831pf10- 11/SP/blp del 12.7.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008 del 28 Luglio 2011 (8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) e della SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 Spa ▪ (nota n. 281/1831pf10- 11/SP/blp del 12.7.2011). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dal deferito Sig. Roberto Benigni e dall’Ascoli Calcio 1898 Spa; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi otto in danno del Sig. Roberto Benigni, per il proprio atteggiamento doloso nel compimento dell’addebito, e l’irrogazione di tre punti di penalizzazione oltre all’ammenda di euro ventimila per recidiva in danno della Ascoli Calcio 1898 S.p.A.; ascoltato il difensore dei deferiti, l’avv. Enzo Proietti, che si oppone alle richieste della Procura, per le ragioni svolte nella propria memoria in atti delle cui conclusioni chiede l’accoglimento; Osserva Il Deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Roberto Benigni, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Ascoli Calcio 1898 Spa e quest’ultima Società (di seguito anche detta la “Società”), per rispondere, rispettivamente: ▪ Il Sig. Roberto Benigni della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il III trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 e riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010. Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell’art. 10 del CGS; ▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. La difesa dei deferiti I deferiti si sono costituiti nel procedimento depositando una memoria, con la quale non hanno sostanzialmente contestato l’addebito, ma hanno eccepito che il mancato pagamento delle ritenute e contributi del I (luglio, agosto e settembre) e II (ottobre, novembre e dicembre) trimestre 2010, avendo già formato oggetto di precedente contestazione disciplinare e giudicato, non consentirebbe la proponibilità di “una nuova azione disciplinare né la punibilità ripetuta, alla luce anche del principio del ne bis in idem, in termini quanto meno di punti di penalizzazione”. In considerazione di ciò hanno chiesto, sul punto, l’irrogazione della sanzione dell’ammenda, mentre, per ciò che attiene il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il III trimestre, hanno chiesto, in via principale, il proscioglimento, attese le gravi difficoltà economiche in cui si sarebbe trovata ad operare la Società, ovvero, in subordine, l’irrogazione di un’ammenda. Motivazione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, e, segnatamente, dalla dichiarazione, sottoscritta dal Legale rappresentante della Società, Sig. Benigni, e dal Presidente del Collegio Sindacale della stessa, Dott. Giovanni Silvestri, depositata presso la Co.Vi.So.C. in data 16 maggio 2011, con cui si è attestato il mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nonché dalla nota della Co.Vi.So.C. del 14 giugno 2011, con cui è stata riscontrata la permanenza del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (I trimestre) e delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre), come segnalato con le due note del 6 dicembre 2010 e dell’11 marzo 2011 anch’esse in atti; In merito alla sanzione, si ritiene congruo infliggere, con riferimento alle contestazioni che hanno formato oggetto del deferimento, le sanzioni di un punto di penalizzazione, da applicarsi nella prossima stagione sportiva, e dell’ammenda di euro ventimila in danno della Società e dell’inibizione di otto mesi in danno del Sig. Roberto Benigni. Per ciò che attiene la richiesta avanzata dalla Procura di infliggere tre punti di penalizzazione, questa deve essere rigettata in quanto la stessa si fonda su un asserito elemento doloso imputabile alla persona del Sig. Benigni non provato agli atti di causa. P.Q.M. accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina al Sig. Roberto Benigni la sanzione dell’inibizione di mesi otto ed all’Ascoli Calcio 1898 Spa la sanzione di un punto di penalizzazione da applicarsi nella stagione sportiva 2011/2012 e l’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).
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