F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008 del 28 Luglio 2011 (10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE GUALTIERI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società FC Crotone Srl), GIANCARLO ANTONIO MARTUCCI (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società della Società FC Crotone Srl) e della SOCIETÀ FC CROTONE Srl ▪ (nota n. 272/1830pf10-11/SP/blp del 12.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008 del 28 Luglio 2011
(10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE GUALTIERI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società FC Crotone Srl), GIANCARLO ANTONIO MARTUCCI (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società della Società FC Crotone Srl) e della SOCIETÀ FC CROTONE Srl ▪ (nota n. 272/1830pf10-11/SP/blp del 12.7.2011).
Il Deferimento
Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Salvatore Gualtieri, Presidente e Legale rappresentante pro tempore della FC Crotone Srl, il Sig. Giancarlo Antonio Martucci, Amministratore Delegato e Legale rappresentante della FC Crotone Srl e quest’ultima Società (di seguito anche detta la “Società” ovvero il “Crotone”), per rispondere, rispettivamente:
▪ Il Sig.ri Salvatore Gualtieri e Giancarlo Antonio Martucci della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri Legali rappresentanti. All’inizio della riunione odierna i Signori Salvatore Gualtieri e Giancarlo Antonio Martucci, tramite il proprio rappresentante, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Salvatore Gualtieri e Giancarlo Antonio Martucci, tramite il proprio rappresentante, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Salvatore Gualtieri, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Giancarlo Antonio Martucci, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito nei confronti della Società deferita. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti, dato atto dell’intervenuto patteggiamento tra la medesima Procura federale ed i Sig.ri Gualtieri e Martucci, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione di 1 (uno) punto di penalizzazione in danno della FC Crotone Srl, da applicarsi nella prossima stagione sportiva, ed ascoltato il Sig. Anselmo Jovine, Segretario della Società, che si rimette alla decisione della Commissione, osserva, Motivazione
Preliminarmente, si prende atto dell’intervenuto patteggiamento tra la il Gualtieri, il Martucci e la Procura federale prima dell’apertura del dibattimento. Ciò detto, il deferimento nei confronti del Crotone è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate alla Società risultano comunque provate dalla documentazione in atti, e, segnatamente, dalla dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Crotone, Sig. Martucci, e dal Presidente del Collegio Sindacale di quest’ultimo, Dott. Francesco Balzano, depositata presso la Co.Vi.So.C. in data 16 maggio 2011, da cui risulta incontrovertibilmente provato che la Società non ha provveduto al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale. In merito alla sanzione, si ritiene congruo infliggere le sanzioni richieste dalla Procura. P.Q.M.
Dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) ciascuno nei confronti dei Signori Salvatore Gualtieri e Giancarlo Antonio Martucci. Commina alla FC Crotone Srl la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione da applicarsi nella stagione sportiva 2011/2012.
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