F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008 del 28 Luglio 2011 (21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO AMODIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico con poteri di Legale Rappresentante della Società SS Juve Stabia Spa) e della SOCIETÀ SS JUVE STABIA Spa ▪ (nota n. 363/1849pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008 del 28 Luglio 2011 (21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO AMODIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico con poteri di Legale Rappresentante della Società SS Juve Stabia Spa) e della SOCIETÀ SS JUVE STABIA Spa ▪ (nota n. 363/1849pf10-11/SP/ac del 14.7.2011). Il deferimento Con atto del 14/7/2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: ▪ il Sig. Roberto Amodio, all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Juve Stabia Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lettera C. paragrafo V, delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS e dell’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS, relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale; ▪ la Società SS Juve Stabia Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante legale. La Società S.S. JUVE STABIA S.p.A. ed il Sig. ROBERTO AMODIO in relazione agli addebiti mossi dalla Procura Federale FIGC – non hanno fatto pervenire alla C.D.N. alcuna memoria difensiva. Alla riunione del 28/7/2011 alcuno è comparso per i deferiti e la Procura Federale ha depositato comunicazione inviata, in data 27/7/2011, dalla SS Juve Stabia Spa alla Procura federale, nonché modulo di patteggiamento sottoscritto in originale dalla sola Procura federale. La Procura ha concluso chiedendo, in subordine alla ipotesi di patteggiamento ed ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Roberto Amodio la sanzione di inibizione di mesi 6, e per la Società SS Juve Stabia Spa la applicazione di n. 1 punto di penalizzazione da scontare nella stagione 2011/2012. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La proposta di patteggiamento ex art. 23 CGS non può essere accolta attesa sia la assenza, alla udienza del 28/7/2011, del Sig. Roberto Amodio sia la non riferibilità al deferito della sottoscrizione posta in calce al modulo di patteggiamento, poiché in copia. La documentazione a base del deferimento conferma che il Sig. Roberto Amodio, nonché la Società SS Juve Stabia Spa non hanno ottemperato il disposto di cui all’art. 85, lettera C. paragrafo V, delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS e dell’art. 90, comma 2, delle NOIF. Non è stato documentato alla FIGC – COVISOC, secondo le modalità e le procedure stabilite, l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, relativi agli emolumenti corrisposti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’accoglimento delle richieste della Procura Federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle indicate nel dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Roberto Amodio la sanzione di inibizione di mesi 6, ed alla Società SS Juve Stabia Spa la applicazione di 1 punto di penalizzazione da scontare nella stagione 2011/2012.
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