F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 28 Luglio 2011 (636) – APPELLO DELLA CSD GIOVANILI TODI AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE NEI PROPRI CONFRONTI E NEI CONFRONTI DEI SIGNORI INTROPPICO MARCO E ANGELELLI DANIELE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CDT presso il CR Umbria CU n. 134 del 4.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 28 Luglio 2011 (636) – APPELLO DELLA CSD GIOVANILI TODI AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE NEI PROPRI CONFRONTI E NEI CONFRONTI DEI SIGNORI INTROPPICO MARCO E ANGELELLI DANIELE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CDT presso il CR Umbria CU n. 134 del 4.6.2011). I Signori Introppico Marco e Daniele Angelelli, nonché la Società CSD Giovanili Todi, con atto datato 11.6.2001, hanno impugnato innanzi questa Commissione disciplinare la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Umbria, pubblicata sul CU N°. 134 del 4.6.2001, che aveva inflitto al Sig. Marco Introppico l’inibizione di anni 2, al calciatore Daniele Angelelli la squalifica di mesi 4 e alla Società CSD Giovanili Todi l’ammenda di € 2.000,00; il tutto in accoglimento del Deferimento della Procura federale risalente al 28.1.2011. Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale, la quale ha eccepito la improponibilità del ricorso, per non aver ricevuto copia dell’atto; è altresì comparsa la parte ricorrente assistita dal proprio legale di fiducia, la quale, nel mentre si è rimessa al giudizio di questa Commissione sulla eccezione sollevata dalla Procura federale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. La Commissione osserva quanto segue; deve essere accolta la eccezione sollevata dalla Procura Federale, non esistendo in atti la prova che copia del ricorso sia stata comunicata alla Procura, come è previsto dall’art. 33 comma quinto CGS. Il ricorso va pertanto dichiarato improponibile. P.Q.M. dichiara improponibile il ricorso. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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