F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 28 Luglio 2011 (666) – APPELLO DELLA ASD SPORTING CARSOLI AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE NEI PROPRI CONFRONTI E NEI CONFRONTI DEI SIGNORI FRANI PAOLO E OLARI CESAR MIHAI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CDT presso il C.R. Abruzzo CU n. 72 del 16.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 28 Luglio 2011 (666) – APPELLO DELLA ASD SPORTING CARSOLI AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE NEI PROPRI CONFRONTI E NEI CONFRONTI DEI SIGNORI FRANI PAOLO E OLARI CESAR MIHAI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CDT presso il C.R. Abruzzo CU n. 72 del 16.6.2011). La Procura federale in data 12 aprile 2011 deferiva alla CDT presso il Comitato Regionale Abruzzo il Sig. Olari Cesar Mihai, calciatore tesserato per la società ASD Sporting Carsoli, il Sig. Paolo Frani, dirigente della società ASD Sporting Carsoli e la società ASD Sporting Carsoli e contestava al primo la violazione degli artt. 1 comma 1, 10 commi 2 e 6 CGS perché aveva partecipato alla gara Sporting Pescina – Sporting Carsoli del 31 gennaio 2011 campionato di seconda categoria senza averne titolo in quanto non tesserato con la società Sporting Carsoli; al secondo la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 CGS per aver consentito che il suddetto calciatore partecipasse alla gara di cui sopra senza averne titolo e per aver sottoscritto la relativa distinta, attestando che tutti i calciatori e quindi anche l’Olari erano regolarmente tesserati per la società che li impiegava e partecipavano alla gara sotto la sua responsabilità; alla terza la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4 comma secondo CGS per le violazioni ascritte ai propri tesserati, ivi compreso il calciatore Olari Cesar Mihai, tesseratosi per la società Sporting Carsoli a far data dal 23 febbraio 2011, successiva a quella della gara. La CDT, con decisione resa il 13 giugno 2011 e pubblicata sul CU n. 72 del 16 giugno 2011, accoglieva il Deferimento e, per l’effetto, infliggeva al calciatore Olari Cezar Mihai la squalifica di mesi otto, al dirigente Paolo Frani l’inibizione di mesi quindici, alla società ASD Sporting Carsoli un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel prossimo campionato e l’ammenda di € 500,00. Avverso tale decisione ricorre la società ASD Sporting Carsoli in persona del presidente Sig. Alessandro Costa, la quale si riporta ad un proprio precedente scritto difensivo fatto pervenire al Comitato Regionale Abruzzo una volta avuta cognizione del Deferimento, con il quale aveva eccepito la propria totale buona fede per essere stata convinta di aver regolarmente tesserato il calciatore Olari e di averlo pertanto regolarmente impiegato nella gara in oggetto. Una volta appresa l’invalidità del tesseramento, si era immediatamente premurata di sanarlo, integrando la documentazione che era risultata incompleta alla prima richiesta. Alla riunione odierna, la Procura federale, ha eccepito di non aver ricevuto copia del ricorso ma solo un preavviso di ricorso ed ha chiesto la dichiarazione di improponibilità del ricorso medesimo. È comparsa la parte ricorrente, assistita dal proprio difensore di fiducia, la quale sulla eccezione della Procura federale si è rimessa alla valutazione di questa Commissione e nel merito si è riportata ai motivi di ricorso, di cui ne ha chiesto l’accoglimento. La Commissione osserva quanto segue. Deve essere accolta la eccezione sollevata dalla Procura Federale, non esistendo in atti la prova che copia del ricorso sia stata comunicata alla Procura, come è previsto dall’art. 33 comma quinto CGS. Il ricorso va pertanto dichiarato improponibile. P.Q.M. dichiara improponibile il ricorso. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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