F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 28 Luglio 2011 (632) – APPELLO DEL SIG. DI FEDE ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA NEI PROPRI CONFRONTI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CDT presso il C.R. Liguria CU n.72 del 26.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009 del 28 Luglio 2011 (632) – APPELLO DEL SIG. DI FEDE ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA NEI PROPRI CONFRONTI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera CDT presso il C.R. Liguria CU n.72 del 26.5.2011). Il Sig. Alessio Di Fede, all’epoca dei fatti dirigente della società USD Amicizia Lagaccio, con atto redatto e sottoscritto del proprio difensore di fiducia, pervenuto a questa Commissione l’8 giugno 2011, ha impugnato la decisione della CDT presso il Comitato Regionale Liguria, resa il 17 maggio 2011 e pubblicata sul CU n. 72 del 26 maggio successivo, che, in accoglimento del Deferimento della Procura federale datato 20 aprile 2011, gli aveva inflitto l’inibizione temporanea di mesi cinque e l’ammenda di € 500,00 per violazione della clausola compromissoria (sanzione pecuniaria quantificata nella misura del minimo edittale previsto dall’art. 15 comma secondo CGS), nonché l’ulteriore inibizione temporanea di mesi tre per violazione dell’art. 1 comma uno CGS stante il comportamento attuato durante la gara di Calcio Femminile Serie C Amicizia Lagaccio – Athletic Club Genova, disputatasi il 24 ottobre 2010. Unitamente al Di Fede era stato deferito il Sig. Alessandro Ghirardini, all’epoca dei fatti dirigente della società USD Athletic Club Genova, in quanto fra i due, durante la gara suddetta, era scoppiata una violenta lite, che aveva determinato tra l’altro la sospensione della gara a cui essi assistevano da spettatori, in conseguenza della quale il Di Fede, che già si trovava in costanza di squalifica, aveva sporto querela contro il Ghirardini, eludendo l’art. 15 comma uno CGS in relazione all’art. 30 comma due Statuto Federale. Erano state altresì deferite le società di rispettiva appartenenza per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma secondo CGS. Nel corso del procedimento di primo grado, il Ghirardini, in sede di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 comma 1 CGS, aveva avuto l’inibizione temporanea di mesi cinque e l’ammenda di € 300,00; le due società erano state sanzionate con l’ammenda di € 100,00 per la società ASD Athletic Club Genova e di € 200,00 per la società USD Amicizia Lagaccio. Il Di Fede, nel proporre il ricorso di che trattasi, ha eccepito di essersi indotto alla immediata proposizione della querela per il fondato timore di subìre da parte del Ghirardini ulteriori aggressioni e minacce, fidando che la scelta di adire l’autorità giudiziaria gli potesse garantire un’adeguata protezione; ha aggiunto che la colpa del fatto che aveva provocato il deferimento era da imputarsi al solo Ghirardini, che, dopo averlo ingiuriato e minacciato, lo aveva colpito violentemente al volto per poi cadere a terra solo perché aveva perso l’equilibrio. Ha chiesto la totale revoca della decisione impugnata, ovvero in subordine la riduzione delle sanzioni entro limiti di minore entità, il tutto previa ammissione di prove testimoniali sulle circostanze del ricorso, con cinque testi da lui indicati. Alla riunione odierna, è comparsa la Procura Federale, la quale ha eccepito di non aver ricevuto la copia del ricorso, e ne ha chiesto l’improponibilità. È altresì comparso il ricorrente di persona, assistito dal proprio difensore, il quale, presso atto dell’avversa eccezione, si è rimesso alla decisione di questa Commissione, insistendo nell’accoglimento del ricorso. La Commissione osserva quanto segue. L’eccezione della Procura federale è fondata. Copia del ricorso non risulta essere stata inviata alla Procura, così come è prescritto dall’art. 33 comma 5 CGS, la cui norma, pertanto, non è stata osservata. Il vizio determina l’improponibilità del ricorso, che è risultato tra l’altro sfornito della procura del Di Fede in favore del difensore che lo ha redatto. P.Q.M. dichiara improponibile il ricorso. Dispone l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it