F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010 del 29 Luglio 2011 (578) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO SARAMIN (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ACFD Venezia 1984) E DELLA SOCIETA’ ACFD VENEZIA 1984 (nota n. 9186/684pf10-11/AM/LG/fda del 30.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010 del 29 Luglio 2011 (578) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO SARAMIN (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ACFD Venezia 1984) E DELLA SOCIETA’ ACFD VENEZIA 1984 (nota n. 9186/684pf10-11/AM/LG/fda del 30.5.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, • rilevato che, con atto dell’1 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Franco Saramin, Presidente della Società ACFD Venezia 1984, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al capitolo 2, paragrafo a), punto 7 del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.201, ore 19,00, della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra, prevista dal punto 4, pag. 7 del citato CU; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Franco Saramin, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 250,00; rilevato che gli stessi hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno richiesto il proscioglimento, eccependo di aver trasmesso il detto documento alla DCF in uno alla documentazione concernente l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A anno 2010-2011 e sottolineando che, al momento del controllo del plico e successivamente alcuna contestazione è stata sollevata in ordine alla mancanza di detto documento; ritenuto che agli atti è stata versata la dichiarazione resa dalla COVISOD il 19.7.2010, con la quale si comunicava che l’istruttoria relativa alla domanda di iscrizione aveva dato esito positivo; ritenuto che detta dichiarazione pone all’evidenza la regolarità dell’iter e con esso l’avvenuto deposito di tutta la documentazione di riferimento, ivi compresa la dichiarazione di cui è cenno; P.Q.M. Proscioglie i deferiti dalle violazioni ascritte.
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