F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010 del 29 Luglio 2011 (605) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. SS Lazio Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ SS LAZIO CALCIO FEMMINILE (nota n. 9212/677pf10-11/AM/LG/gb del 30.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 010 del 29 Luglio 2011 (605) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. SS Lazio Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ SS LAZIO CALCIO FEMMINILE (nota n. 9212/677pf10-11/AM/LG/gb del 30.5.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto dell’1 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito la Signora Elisabetta Cortani, Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al capitolo 2, paragrafo a), punto 7 del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, dell’assegno circolare in sostituzione della fidejussione nonché dello statuto sociale vigente, della copia del verbale dell’assemblea di attribuzione delle cariche sociali e, infine, della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra, depositi previsti ai punti 1, 2 e 4, pagina 7, del citato CU; rilevato che alla riunione odierna è comparso il difensore della Società deferita, il quale ha chiesto di depositare alcuni documenti, dai quali evincere che all’epoca dei fatti il Presidente Elisabetta Cortani risultava essere inibita e quindi alla stessa non applicabile alcuna sanzione; che al deposito di detta documentazione si è opposta la Procura Federale eccependo la tardività di tale adempimento; rilevato che la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Elisabetta Cortani, della sanzione della inibizione per mesi due ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che, a parte la questione della tardività della richiesta di deposito documentale per quanto previsto dall’art. 41, co. 2, CGS, ai sensi dell’art. 19, punto 2, CGS l’inibizione non comporta il divieto di porre in essere gli atti amministrativi concernenti la vita della Società e che tali devono essere considerati quelli di cui al deferimento; viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS, P.Q.M. Infligge alla Signora Elisabetta Cortani la inibizione per giorni 45 (quarantacinque) e alla Società SS Lazio Calcio Femminile l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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