F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012 del 05 Agosto 2011 (496) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE FILOMENO (dirigente e consigliere della Soc. ASD Filsport Castellana), TEODORA DE PALO (calciatrice tesserata per la Soc. ASD Pink Sport Time) E DELLA SOCIETA’ ASD FILSPORT CASTELLANA (nota n. 8330/434pf10-11/AM/ma del 4.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012 del 05 Agosto 2011
(496) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE FILOMENO (dirigente e consigliere della Soc. ASD Filsport Castellana), TEODORA DE PALO (calciatrice tesserata per la Soc. ASD Pink Sport Time) E DELLA SOCIETA’ ASD FILSPORT CASTELLANA (nota n. 8330/434pf10-11/AM/ma del 4.5.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale avv. Giua, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della inibizione per anni uno e mesi sei per il Signor Giuseppe Filomeno; della squalifica per mesi due per la calciatrice De Paolo Teodora; e di € 50.000,00 di ammenda in confronto della società ASD Filsport Castellana. Ascoltato il difensore della Soc. Filsport Castellana, il quale ha chiesto di essere autorizzato al deposito del verbale dell’assemblea 6.5.2011 e/o di essere autorizzato alla sua esibizione, richiesta alla quale la Procura federale si è opposta eccependo la tardività della richiesta e l’irrilevanza del documento, atteso che nel presente procedimento non figura quale deferito il Presidente della Società; il predetto difensore ha eccepito la carenza di culpa in vigilando e ha chiesto, pertanto, il proscioglimento della Società; ascoltato il difensore della calciatrice De Palo Teodora, il quale ha evidenziato la buona fede della sua assistita, per la non conoscenza delle norme federali, e ha concluso chiedendo il proscioglimento della stessa. osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, Filomeno Giuseppe, De Palo Teodora e la società ASD Filsport Castellana, come in rubrica specificato, per rispondere, rispettivamente:
Filomeno Giuseppe e De Paolo Teodora
della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 95 bis, comma 1, delle NOIF, per aver, rispettivamente, acconsentito alla partecipazione ed aver partecipato alla seduta di allenamento con la ASD Filsport Castellana e per aver
intrattenuto contatti e/o trattative senza la preventiva autorizzazione scritta della ASD Pink Sport Time;
la Società ASD Filsport Castellana
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte al suo dirigente e consigliere.
I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze ascritte al Signor Giuseppe Filomeno e alla calciatrice Teodora De Palo risultano provate dalla documentazione in atti, considerate in particolar modo le dichiarazioni rilasciate dalla predetta calciatrice in ordine alla seduta di allenamento cui partecipò con la ASD Filsport di Castellana nonché alle trattative intercorse in assenza della preventiva autorizzazione scritta della ASD Pink Sport Time. In merito alle sanzioni questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale, in particolare per la calciatrice e per la Società, essendo peraltro
contenute nel minimo edittale di cui all’art. 95/bis delle NOIF. Il dispositivo La CDN accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni:
al Signor Giuseppe Filomeno, l’inibizione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei);
alla calciatrice Teodora De Palo, la squalifica per mesi 2 (due);
alla Società ASD Filsport Castellana l’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00).
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