F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012 del 05 Agosto 2011 (577) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE MARAGLINO (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. PCA Atalanta Femminile ASD) E DELLA SOCIETA’ PCA ATALANTA FEMMINILE ASD (nota n. 9330/691pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012 del 05 Agosto 2011
(577) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE MARAGLINO (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. PCA Atalanta Femminile ASD) E DELLA SOCIETA’ PCA ATALANTA FEMMINILE ASD (nota n. 9330/691pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,rilevato che, con atto dell’1 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito IL Sig.
Michele Maraglino, Presidente della Società PCA Atalanta Femminile A.S.D., per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al capitolo 2, paragrafo a), punto 7 del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della fidejussione richiesta dal capitolo 2, paragrafo a), punto 7 del citato C.U.; rilevato che gli stessi hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno precisato di aver trasmesso la fidejussione bancaria il 16 luglio, tramite fax, ed il successivo 17 luglio di averla consegnata in originale; rilevato che l’omissione del richiamato adempimento è stata ammessa dai deferiti;rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Michele Maraglino, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 250,00;viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, P.Q.M. Infligge al Sig. Michele Maraglino l’inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società PCA Atalanta Femminile l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
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