F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012 del 05 Agosto 2011 (579) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AQUILINI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. FCF Como 2000) E DELLA SOCIETA’ FCF COMO 2000 (nota n. 9328/689pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012 del 05 Agosto 2011 (579) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AQUILINI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. FCF Como 2000) E DELLA SOCIETA’ FCF COMO 2000 (nota n. 9328/689pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale,rilevato che, con atto dell’1 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Antonio Aquilini, Presidente della Società FCF Como 2000, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, co. 3, CGS, in relazione al punto 4, pagina 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co.1, CGS;rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del Settore tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra, prevista dal punto 4, pagina 7, del citato CU; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Antonio Aquilini, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 250,00; rilevato che i deferiti hanno fatto pervenire in data 3.8.2011 una memoria alla cui acquisizione la Procura federale si è opposta, eccependone la tardività; viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, P.Q.M. Infligge al Sig. Antonio Aquilini l‘inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società FCF Como 2000 l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
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