F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012 del 05 Agosto 2011 (585) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRUNO FAVARONI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. AFD Grifo Perugia) E DELLA SOCIETA’ AFD GRIFO PERUGIA (nota n. 9331/692pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012 del 05 Agosto 2011 (585) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRUNO FAVARONI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. AFD Grifo Perugia) E DELLA SOCIETA’ AFD GRIFO PERUGIA (nota n. 9331/692pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto dell’1 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Bruno Favaroni, Presidente della Società AFD Grifo Perugia, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al capitolo 2, paragrafo a), punto 7 nonché dal punto 4, pag. 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della fideiussione richiesta nonché della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra, prevista dal punto 4, pag. 7, del citato CU; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Favaroni, della sanzione della inibizione per giorni 40 (quaranta) ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 500,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS, P.Q.M. Infligge al Sig. Bruno Favaroni la inibizione per giorni 30 (trenta) e alla Società AFD Grifo Perugia l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it