F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012 del 05 Agosto 2011 (586) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO FACINCANI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Fortitudo Mozzecane CF) E DELLA SOCIETA’ ASD FORTITUDO MOZZECANE CF (nota n. 9332/693pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012 del 05 Agosto 2011 (586) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO FACINCANI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Fortitudo Mozzecane CF) E DELLA SOCIETA’ ASD FORTITUDO MOZZECANE CF (nota n. 9332/693pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto dell’1 giugno u.s., la Procura Federale ha deferito il Sig. Alberto Facincani, Presidente della Società ASD Fortitudo Mozzecane, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 4, pagina 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS;rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra, prevista dal punto 4, pag. 7 del citato CU;rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Alberto Facincani, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 250,00; rilevato che gli stessi hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno richiesto il proscioglimento, eccependo di aver segnalato nel foglio del censimento il nome dell’allenatore cui si intendeva affidare la conduzione tecnica della squadra, così come fatto in precedenza; rilevato che il richiamato CU non prevede un adempimento di tale obbligo in via alternativa così integrandosi, pertanto, l’omissione contestata; viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, P.Q.M. Infligge al Sig.Alberto Facincani l’inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società ASD Fortitudo Mozzecane CF l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
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