F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012 del 05 Agosto 2011 (587) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO FIORE (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD All Service System Oristano CF) E DELLA SOCIETA’ ASD ALL SERVICE SYSTEM ORISTANO CF (nota n. 9334/694pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012 del 05 Agosto 2011 (587) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO FIORE (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD All Service System Oristano CF) E DELLA SOCIETA’ ASD ALL SERVICE SYSTEM ORISTANO CF (nota n. 9334/694pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale,rilevato che, con atto dell’1 giugno u.s., la Procura Federale ha deferito il Sig. Luciano Fiore, Presidente della Società All Service System Oristano CF, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 4, pagina 7 del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti sono stati incolpati dio aver omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra, prevista dal punto 4, pag. 7 del citato CU; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha chiesto il proscioglimento dei deferiti accogliendo così le conclusioni rassegnate nelle memorie difensive depositate dai predetti, con la quale si sottolineava che, al momento del controllo del plico a suo tempo inoltrato, non era stata sollevata alcuna contestazione in ordine alla mancanza di documenti. ritenuto che agli atti è stata versata la dichiarazione resa dalla COVISOD il 15.7.2010, con la quale si comunicava che l’istruttoria relativa alla domanda di iscrizione aveva dato esito positivo; ritenuto che detta dichiarazione pone all’evidenza la regolarità dell’iter e con esso l’avvenuto deposito di tutta la documentazione di riferimento, ivi compresa la dichiarazione di cui è cenno; P.Q.M. proscioglie i deferiti dalle violazioni ascritte.
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