F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012 del 05 Agosto 2011 (603) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RINALDO MACORI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. USD San Zaccaria) E DELLA SOCIETA’ USD SAN ZACCARIA (nota n. 9209/675pf10-11/AM/LG/gb del 30.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012 del 05 Agosto 2011
(603) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RINALDO MACORI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. USD San Zaccaria) E DELLA SOCIETA’ USD SAN ZACCARIA (nota n. 9209/675pf10-11/AM/LG/gb del 30.5.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,rilevato che, con atto del 30 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig.
Rinaldo Macori, Presidente della Società USD San Zaccaria, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 1, 2, 3 e 4 di cui alla pag. 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, dello statuto sociale vigente, della copia del verbale dell’assemblea di attribuzione delle cariche sociali, delle autocertificazioni attestanti il rispetto delle norme previste dall’art. 22/bis delle NOIF nonché della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra, in violazione di quanto previsto ai punti 1, 2, 3 e 4, pag. 7, del citato CU; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Macori, della sanzione della inibizione per mesi 2 (due) ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS, P.Q.M. Infligge al Sig. Rinaldo Macori la inibizione per giorni 45 (quarantacinque) e alla Società USD San Zaccaria l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012 del 05 Agosto 2011 (603) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RINALDO MACORI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. USD San Zaccaria) E DELLA SOCIETA’ USD SAN ZACCARIA (nota n. 9209/675pf10-11/AM/LG/gb del 30.5.2011)."