CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 12 del 04/07/2011 Pol. Nora Nuraminis A.S.D. / Virtus San Sperate, società Ussana e Lega Nazionale Dilettanti

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 12 del 04/07/2011 Pol. Nora Nuraminis A.S.D. / Virtus San Sperate, società Ussana e Lega Nazionale Dilettanti L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto De Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco,Relatore prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 10/2011, presentato in data 19 maggio 2011 dalla società Polisportiva Nora Nuraminis A.S.D. contro la società Virtus san Sperate, la società Ussana e la Lega Nazionale Dilettanti - Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Commissione disciplinare della Sardegna con la quale, in data 14 aprile 2011, veniva confermata la delibera del Giudice Sportivo C.U. 32 del 31 marzo 2011 ed avverso la delibera della Commissione disciplinare della Sardegna in data 14 aprile 2011, confermativa della delibera del Giudice Sportivo C.U. 30 del 18 marzo 2011, per l’accertamento, in via principale, della corretta applicazione dell’art. 22, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC e, per l’effetto, per la riforma delle suddette delibere della Commissione disciplinare della Sardegna - con conseguente attribuzione alla società ricorrente della vittoria per 3-0 della gara Virtus San Sperate/Nora Nuraminis, oltre all’ulteriore squalifica, in conformità a quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva FIGC, dei giocatori Spiga Federico e Cabiddu Martino e della vittoria per 3-0 della gara Nora Nuraminis/Ussana, oltre all’ulteriore squalifica, in conformità a quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva FIGC, del giocatore Contini Riccardo - e per la determinazione delle modifiche conseguenti alla classifica del Campionato di Terza categoria, girone A, Delegazione provinciale di Cagliari, vista la costituzione in giudizio della parte resistente, F.I.G.C.; udito nella udienza del 17 giugno 2011 il relatore, dott. Giovanni Francesco Lo Turco; uditi per la parte ricorrente - Polisportiva Nora Nuraminis A.S.D. - l’avv. Tiziano Tatti e per la parte resistente – F.I.G.C. – l’avv. Stefano La Porta; Ritenuto in fatto Con ricorso del 19 maggio 2011, la Polisportiva Nora Nuraminis A.S.D., con sede in Nuraminis, in persona del Presidente pro tempore, esponeva: che in data 18 marzo 2011 aveva proposto reclamo al Giudice sportivo competente, nei confronti della A.S.D. Virtus San Sperate 2002, rilevando la posizione irregolare dei giocatori Fabrizio Spiga e Martino Cabiddu nella gara del giorno 13 marzo 2011, valevole per la quinta giornata di ritorno del Campionato di Terza categoria, girone A (organizzato dal Comitato Regionale Sardegna della L.N.D.); che analogo reclamo aveva proposto nei confronti della A.S.D. Ussana ponendo in evidenza la posizione irregolare del calciatore Riccardo Contini nella gara del 6 marzo 2011 per la quarta giornata di ritorno dello stesso campionato; che il giudice sportivo aveva rigettato i reclami e la Commissione disciplinare Territoriale, presso il Comitato Regionale Sardegna, aveva, con decisione in data 14 aprile 2011, confermato tale rigetto. Avverso detta decisione Nora Nuraminis propone ricorso a questa Alta Corte. La ricorrente in primis richiama il testo dell’art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva: “il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione, causa del provvedimento di squalifica, salvo quanto previsto nel comma 6 (eccezionalmente nella stagione o nelle stagioni successive); le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si possono considerare scontate, sono soltanto quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non successivamente annullate con decisione definitiva degli organi della Giustizia sportiva”. Quanto sopra richiamato, la ricorrente rileva come nelle fattispecie i giocatori suindicati avessero (irritualmente) scontato la squalifica in gare ufficiali inserite nel campionato, nelle quali gare tuttavia, con le squadre di appartenenza dei giocatori che dovevano scontare la squalifica, avevano gareggiato squadre "fuori classifica”. Secondo la norma citata, per contro, la squalifica può essere scontata soltanto in gare in cui sussista un vero e proprio rischio sportivo nell’ambito del campionato in corso (anche per la squadra di appartenenza dei giocatori squalificati). In concreto i giocatori Federico Spiga e Martino Cabiddu (Virtus San Sperate) e Riccardo Contini (A.S.D. Ussana) avevano scontato la squalifica non in una gara valida ai fini della classifica nel campionato, ma in un’altra gara svolta la settimana precedente contro “una squadra fuori classifica”. Premesso quanto innanzi, e rilevato che pertanto alcuni giocatori schierati dalla squadra avversaria non potevano prendere parte alle gare anzidette (dovendo ritenersi che non avessero scontato le rispettive squalifiche), la società ricorrente chiedeva che questa Alta Corte, in totale riforma della decisione assunta in seconda ed ultima istanza dalla Commissione di secondo grado: 1) dichiarasse le partite contro squadre fuori classifica non valide ai fini di scontare le squalifiche; 2) riformasse l’appellata delibera della Commissione disciplinare della Sardegna in data 14.4.2011, attribuendo ad essa ricorrente la vittoria iussu iudicis per 3 a 0 nella gara Virtus San Sperate – Nora Nuraminis, oltre all’ulteriore squalifica dei giocatori Federico Spiga e Martino Cabiddu; 3) riformasse la delibera della Commissione disciplinare della Sardegna in data 14 aprile 2011 attribuendo alla società ricorrente la vittoria iussu iudicis per 3 a 0 nella gara Nora Nuraminis – Ussana oltre all’ulteriore squalifica del giocatore Riccardo Contini; 4) disponesse le conseguenti modifiche della classifica del campionato di Terza categoria, girone A, organizzato dalla Delegazione provinciale di Cagliari. Con vittoria di spese e onorari. Nel giudizio si è costituita la Federazione Italiana Gioco Calcio per resistere alla domanda di annullamento delle decisioni suindicate assunte in secondo ed ultimo grado dalla Commissione disciplinare Territoriale deducendo l’inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, l’infondatezza nel merito. Ai fini dell'inammissibilità del ricorso rileva la F.I.G.C. che la ricorrente non aveva, in ottemperanza all’art. 4, n. 2, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, fornito indicazioni in ordine alla notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo, e che comunque tale rilevanza si appalesa nella fattispecie del tutto inesistente: trattasi infatti di gare svolte nelle serie minori dell’attività dilettantistica (“Campionato di III categoria”), contraddistinte da puro spirito amichevole e svolte in ambito provinciale. A sostegno dell'assunto aggiungeva che in relazione all’omologazione dei risultati sportivi e alla perdita della gara a tavolino non è consentito, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C., neppure di ricorrere all’arbitrato avanti al T.N.A.S.: a maggior ragione quindi di ricorrere a questa Corte. Assume nel merito la F.I.G.C. che in base al terzo comma dell’art. 2 del C.G.S. è necessario e sufficiente che la squalifica sia scontata in gare ufficiali della squadra nella quale militavano i giocatori squalificati, come è avvenuto nel caso di specie e non è neppure contestato; che il quarto comma della norma citata, però, nel precisare “che le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali” (ivi incluse quelle vinte per 3–0 o 6–0 ai sensi dell’art 17 e non successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi di Giustizia sportiva), si limita a far riferimento (fermo l’ambito di detto precetto generale: gare ufficiali), ad una diversa ipotesi, quella in cui la partita, nella quale è stata scontata la sanzione, sia stata successivamente sospesa o annullata. Rileva infine la F.I.G.C. che le espulsioni irrogate in una partita disputata con una squadra fuori classifica debbono essere scontate nelle gare ufficiali immediatamente successive, quale che sia l’avversaria e che la restrittiva interpretazione sostenuta dalla ricorrente contrasterebbe con la volontà del legislatore di concedere pari dignità alle squadre fuori classifica e alle gare dalle stesse disputate. Conclude, pertanto, la F.I.G.C. per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e in subordine per la sua reiezione nel merito. Considerato in diritto. Con riferimento all’eccepita carenza della condizione di ammissibilità prevista nell’art. 1, comma 3, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia sportiva (notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo nazionale) il Collegio rileva quanto segue. Non può certamente essere disconosciuto che all’esame di questa Corte sia posto l’addotto, irregolare svolgimento di due gare disputate nella serie minore dell’attività dilettantistica (campionato di Terza categoria, girone A, organizzato in ambito provinciale, contraddistinto da spirito amichevole). Nondimeno, il principio generale del regolamento sportivo in discussione (individuazione del genere e delle modalità della gara in cui il giocatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione) evidentemente non può non essere ritenuto di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo. Ne consegue che l'interpretazione della norma che statuisce tale principio (per la prima volta all’esame della Corte), assume un valore, come è facile intuire, che trascende di gran lunga sia le dimensioni e la tipologia delle gare in esame sia le peculiarità sportive delle squadre in gara. Proprio dall'enucleazione, nell'esame del ricorso, di detto principio generale (come accennato, oggetto di prima interpretazione di questa Corte) discende la infondatezza dell’eccezione proposta dalla F.I.G.C., basata essenzialmente sulle modeste dimensioni delle gare suindicate, dimensioni da ritenersi, come si è accennato poco sopra, superate per effetto dell' importante principio generale in discussione. Passando all’esame del merito è ancora opportuno in primis riportare parte del testo dei commi 3 e 4 dell’art. 22 del Codice di Giustizia sportiva: comma 3: ”il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Al calciatore squalificato è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un’autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall’art. 19”; comma 4: “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organismi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”. Come si è accennato in fatto, in due gare disputate dalla ricorrente Nora Nuraminis alcuni giocatori delle squadre avversarie (Fabrizio Spiga e Martino Cabeddu della ASD Virtus San Sperate 2002 e Riccardo Contini della ASD Ussana) avevano subito, in una gara antecedente, la squalifica, poi scontata in altra gara contro una squadra fuori classifica. Con riferimento alla tipologia della squadra avversaria e alla gara nel corso della quale possa considerarsi validamente scontata la squalifica, le parti sostengono dunque tesi opposte. Deduce la ricorrente come non basti che trattisi di gara ufficiale della squadra nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l'infrazione: occorre che sussista un vero e proprio rischio sportivo per la squadra di appartenenza di detto giocatore squalificato, rischio evidentemente escluso ove si giochi contro una squadra fuori classifica. Assume per contro la F.I.G.C. come sia necessario e sufficiente, per scontare validamente la sanzione, che il giocatore squalificato giochi in una gara ufficiale della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento ancorché l'avversaria sia fuori classifica (e quindi ancorché non possano verificarsi variazioni in detta classifica). Ritiene il Collegio che, ferma restando la necessità che si giochi in una gara ufficiale, nei precisi termini poco sopra riportati, per risolvere il problema emerso dalle opposte tesi surriportate, occorre partire dal testo dell'art 22, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva che, come è opportuno ripetere, reca: "le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali...e non sono state successivamente annullate con decisione definita degli Organi di Giustizia Sportiva".Ora, se è innegabile che anche una partita disputata contro una squadra fuori classifica può costituire e costituisce nel caso di specie una gara ufficiale, nondimeno la stessa interpretazione letterale della norma surriportata induce a ritenere come non basti disputare una gara ufficiale: occorre un ulteriore elemento e cioè che la gara ufficiale abbia conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. Questo elemento aggiuntivo, diversamente da quanto affermato dalla F.I.G.C., non è evidentemente riscontrabile in una partita giocata con una squadra fuori classifica (il cui risultato ai fini di detta classifica è irrilevante). Anche la ratio della norma porta alla stessa interpretazione. Ritiene il Collegio che scontare una squalifica (vale a dire non giocare) in una gara contro una squadra fuori classifica impone al giocatore colpito e alla sua squadra un sacrificio limitato e quindi sproporzionato negativamente rispetto a quello connesso ad una gara contro una squadra in classifica (che in virtù dell'esito della gara può subire una modifica). In altre parole, mentre nel secondo caso (gara contro una squadra in classifica) l'efficacia negativa (assenza del giocatore che deve scontare una squalifica) è determinante e potrebbe esser addirittura decisiva ai fini della classifica finale, nell'altra ipotesi (gara contro un squadra fuori classifica) resta irragionevolmente irrilevante ai fini considerati. Si aggiunga che le gare di gran lunga più frequenti sono quelle giocate fra squadre in classifica e conseguentemente che le infrazioni (che danno luogo alla sanzione) vengono commesse quasi sempre in tale ambito con possibile influenza sulla graduatoria. Ne discende che per il giocatore colpito e la sua squadra l'espiazione della sanzione in una gara con una squadra fuori classifica potrebbe astrattamente diventare un vantaggio. Ad esempio: essendo a conoscenza che la squalifica verrà scontata con una squadra fuori classifica, un giocatore non scrupoloso potrebbe essere indotto -sia pure in linea astratta- a commettere qualche infrazione utile alla propria squadra (per vincere la gara e migliorare il posto in classifica) sapendo di potere scontare la relativa sanzione in una partita, ai fini di detta classifica, irrilevante. Le considerazioni che precedono portano a ritenere, tenuto pure conto degli aspetti negativi accennati, che anche secondo un'interpretazione razionale della norma in esame non basti che la gara sia ufficiale: per scontare la squalifica occorre che sussista un rischio sportivo, vale a dire che l'avversaria non sia una squadra fuori classifica (una situazione cioè che presenti lo stesso rischio di quello corso nella gara durante la quale venne commessa l'infrazione). Non ha pregio giuridico, infine, il rilievo della F.I.G.C. secondo la quale l'art 22, comma 4, andrebbe interpretato soltanto nel senso che una gara con l’avversaria fuori classifica sarebbe comunque valida per scontare la sanzione a meno che detta gara non sia poi sospesa o annullata. Basti rilevare come la stessa lettera della norma citata chiarisce che deve trattarsi di gare che hanno conseguito un risultato valido e non siano successivamente annullate. Due requisiti cioè, uno positivo ed uno negativo, che devono entrambi sussistere. Non si nega infine "pari dignità" alle squadre fuori classifica e alle gare dalle stesse disputate, come paventa la F.I.G.C.. Non può certamente essere considerata lesiva una corretta interpretazione dell'art. 22, comma 4, citato che si limita a consentire alle squadre in classifica di scontare le espulsioni irrogate nelle gare con dette squadre, ma non in quella, decisamente diversa (cfr. sopra), con una squadra magari di ottimo livello ma fuori classifica. In conclusione si deve ritenere che i giocatori Federico Spiga e Martino Cabiddu (Virtus San Sperate) e Riccardo Contini (Ussana) non avrebbero potuto prendere parte alle gare suindicate con la Nora Nuraminis non avendo tempestivamente e validamente scontato le precedenti squalifiche. Il ricorso della Polisportiva Nora Nuraminis dev'essere quindi accolto. Pertanto, in riforma della delibera della Commissione disciplinare della Sardegna in data 14 aprile 2011 con la quale veniva confermata la delibera del giudice sportivo C.U. 32 del 31-3-2011, attribuisce alla società ricorrente la vittoria per 3 a 0 nella gara Virtus San Sperate-Nora Nuraminis; in riforma della delibera della stessa Commissione in data 14 aprile 2011 con la quale veniva confermata la delibera del Giudice Sortivo C.U. 30 del 18-3-2011 attribuisce alla società ricorrente la vittoria per 3 a 0 nella gara Nora Nuraminis-Ussana. Dispone trasmettersi la presente decisione all'organo sportivo di competenza per le modifiche conseguenti alla classifica del suddetto campionato di Terza categoria, Girone A e per l'eventuale ulteriore irrogazione dell'autonoma sanzione disciplinare prevista nell'art. 3, 2° comma, del Reg. cit. ai giocatori suindicati. Il comportamento processuale delle parti e la novità delle questioni trattate inducono a dichiarare interamente compensate le spese fra le parti stesse. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ACCOGLIE il ricorso; SPESE interamente compensate; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 17 giugno 2011. Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Giovanni Francesco Lo Turco Depositato in Roma il 4 luglio 2011. Il Segretario F.to Alvio La Face
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it