F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 01 Settembre 2011 (662) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURO PADOVAN (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Vicenza Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ ASD VICENZA CALCIO FEMMINILE (nota n. 10268/701pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 01 Settembre 2011 (662) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURO PADOVAN (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Vicenza Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ ASD VICENZA CALCIO FEMMINILE (nota n. 10268/701pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, • rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Mauro Padovan, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Vicenza Calcio Femminile, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 9, pag. 4, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; • rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; • rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della documentazione attestante la disponibilità di un impianto omologato di giuoco dotato dei requisiti previsti dalla Regola 1 del regolamento del Giuoco conforme a quanto previsto dal Regolamento LND, art. 27, richiesta dal citato CU; • rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Padovan, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 250,00; • rilevato che i deferiti hanno tempestivamente fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno invocato l’esenzione di qualsiasi responsabilità in quanto, sebbene avessero richiesto la disponibilità del campo di gioco in data 8.6.2010, solo in data 9.7.2010, ricevevano comunicazione che la stessa sarebbe stata presa in considerazione solo il successivo mese di settembre, quindi a termini ampiamente scaduti; • ritenuto che l’attribuzione di responsabilità a terzi per i fatti che hanno originato il deferimento di che trattasi non esime i deferiti dalle proprie, soprattutto in ragione della espressa precisazione che il differimento ai mesi successivi di ogni decisione circa la concessione del campo di gioco era abituale da parte del Comune, di talché deve ritenersi integrata la violazione del termine imposto dal ripetuto CU 81/2010, non avendo in effetti la Società la richiesta disponibilità alla data del 12.7.2010; • viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale; • ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS, P.Q.M. Infligge al Sig. Mauro Padovan la inibizione per giorni 20 (venti) e alla ASD Vicenza Calcio Femminile l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
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