F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 01 Settembre 2011 (668) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NICOLA PICA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Femminile Juventus Torino) E DELLA SOCIETA’ ASD FEMMINILE JUVENTUS TORINO (nota n. 10279/714pf10- 11/AM/LG/fda del 27.6.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014 del 01 Settembre 2011
(668) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NICOLA PICA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Femminile Juventus Torino) E DELLA SOCIETA’ ASD FEMMINILE JUVENTUS TORINO (nota n. 10279/714pf10- 11/AM/LG/fda del 27.6.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
• rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Nicola Pica, Presidente della ASDF Juventus Torino, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 1 e 4 di cui alla pag. 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS;
• rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
• rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, dello statuto sociale vigente nonché della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra, in violazione di quanto previsto ai punti 1 e 4, pag. 7, del citato CU;
• rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Pica, della sanzione della inibizione per giorni 40 (quaranta) ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 500,00;
• rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
• viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
• ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS,
P.Q.M. Infligge al Sig. Nicola Pica la inibizione per mesi 1 (uno) e alla ASD Femminile Juventus Torino l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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