• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.14 a carico di:
sig. LOIZZO Antonio a.e. associato alla Sezione A.I.A. di Cosenza; sig. Giuseppe GIALLO, all’epoca dei fatti Vicepresidente della soc. A.S.D. Santostefanese Calcio; della Soc. A.S.D. SANTOSTEFANESE CALCIO; per rispondere il primo della violazione di cui all’art.30 dello Statuto della F.I.G.C. in relazione all’art.15 del C.G.S., avendo violato l’obbligo di accettare la piena efficacia degli Organi di giustizia sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C. nonché, della violazione di cui all’art.1 del C.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva; il secondo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva avendo in data 2.12.2007 aggredito verbalmente e fisicamente un arbitro effettivo della F.I.G.C. che lo aveva allontanato dal campo di giuoco nel corso della gara Belsito – Santostefanese da lui diretta nella stessa data; la Soc. A.S.D. Santostefanese Calcio per la violazione di cui all’art.4, comma 1, del C.G.S. per l’operato del proprio Vicepresidente munito di delega di rappresentanza.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.14 a carico di:
sig. LOIZZO Antonio a.e. associato alla Sezione A.I.A. di Cosenza; sig. Giuseppe GIALLO, all’epoca dei fatti Vicepresidente della soc. A.S.D. Santostefanese Calcio; della Soc. A.S.D. SANTOSTEFANESE CALCIO; per rispondere il primo della violazione di cui all’art.30 dello Statuto della F.I.G.C. in relazione all’art.15 del C.G.S., avendo violato l’obbligo di accettare la piena efficacia degli Organi di giustizia sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C. nonché, della violazione di cui all’art.1 del C.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva; il secondo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva avendo in data 2.12.2007 aggredito verbalmente e fisicamente un arbitro effettivo della F.I.G.C. che lo aveva allontanato dal campo di giuoco nel corso della gara Belsito – Santostefanese da lui diretta nella stessa data; la Soc. A.S.D. Santostefanese Calcio per la violazione di cui all’art.4, comma 1, del C.G.S. per l’operato del proprio Vicepresidente munito di delega di rappresentanza.
IL DEFERIMENTO
Il delegato della F.I.G.C. di Cosenza in data 25 maggio 2010 trasmetteva alla Procura Federale gli atti relativi all’aggressione subita,
in data 8 maggio 2010, dall’arbitro Antonio Loizzo ad opera del sig. Giuseppe Giallo, Vicepresidente della soc. A.S.D.
Santostefanese Calcio.
Nel corso delle indagini veniva accertato:
-che effettivamente il giorno 8 maggio 2010 mentre il sig. Loizzo passeggiava per le strade di Santo Stefano di Rogliano, unitamente
al proprio figlioletto di tre anni, veniva avvicinato dal sig. Giallo che gli rivolgeva parole oltraggiose e lo colpiva con un violento
schiaffo al volto. Tanto ritenendolo responsabile della cattiva conduzione della gara Belsito- Santostefanese del 2 dicembre 2007.
-che il sig.Loizzo, in data 9.5.2010, aveva sporto querela nei confronti dell’aggressore presso la stazione dei Carabinieri di Rogliano.
In data 23 febbraio 2010, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Territoriale i sigg.ri Loizzo Antonio,
Giuseppe Giallo e la Società A.S.D. Santostefanese Calcio per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 4 luglio 2011 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale: il sostituto Procuratore Federale Avv.
Gianfranco Marcello e il sig. Loizzo Antonio. Nessuno è comparso per gli altri deferiti.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le
seguenti richieste: per il sig. Loizzo Antonio mesi sei di inibizione, per il sig. Giuseppe Giallo anni quattro di inibizione, per la Soc.
A.S.D. Santostefanese Calcio € 1.000,00 di ammenda.
LE RICHIESTE DELLA DIFESA
Il sig. Loizzo Antonio ha confermato quanto dichiarato al rappresentante della Procura Federale ribadendo di aver adito l’Autorità
Giudiziaria nell’immediatezza dell’atto di violenza subito.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti sig. Giallo Giuseppe e Soc. A.S.D. Santostefanese
Calcio, integrano gli estremi delle violazioni contestate così come specificate in rubrica. Le sanzioni richieste dalla Procura Federale
sono congrue ed adeguate e devono essere confermate.
Per quanto attiene la posizione dell’arbitro, sig. Loizzo Antonio, ritiene questa Commissione Territoriale di dover applicare nel
minimo la sanzione per la violazione commessa. Tanto in considerazione del vile atto di violenza di cui è stato vittima, alla presenza
del figlioletto di tre anni e quindi nelle condizioni di non potersi difendere, e per fatti accaduti oltre tre anni prima.
P.Q.M.
la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:
al sig. LOIZZO Antonio la inibizione di gg. QUINDICI (15) e quindi fino al 2 AGOSTO 2011;
al sig. Giuseppe GIALLO la inibizione per ANNI QUATTRO (4) e quindi fino al 18 LUGLIO 2015;
alla A.S.D. SANTOSTEFANESE l’ammenda di € 1.000,00(mille/00).
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Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.14 a carico di:
sig. LOIZZO Antonio a.e. associato alla Sezione A.I.A. di Cosenza; sig. Giuseppe GIALLO, all’epoca dei fatti Vicepresidente della soc. A.S.D. Santostefanese Calcio; della Soc. A.S.D. SANTOSTEFANESE CALCIO; per rispondere il primo della violazione di cui all’art.30 dello Statuto della F.I.G.C. in relazione all’art.15 del C.G.S., avendo violato l’obbligo di accettare la piena efficacia degli Organi di giustizia sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C. nonché, della violazione di cui all’art.1 del C.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva; il secondo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva avendo in data 2.12.2007 aggredito verbalmente e fisicamente un arbitro effettivo della F.I.G.C. che lo aveva allontanato dal campo di giuoco nel corso della gara Belsito – Santostefanese da lui diretta nella stessa data; la Soc. A.S.D. Santostefanese Calcio per la violazione di cui all’art.4, comma 1, del C.G.S. per l’operato del proprio Vicepresidente munito di delega di rappresentanza."