COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 23 a carico di: sig. MONTONE Attilio Cosma Damiano, Presidente della Soc. Spezzano Albanese; e della Società A.S. SPEZZANO ALBANESE per rispondere: il primo delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., per essere entrato nello spogliatoio dell’arbitro prima della partita con atteggiamento minaccioso e pronunciando, nell’occasione, con tono alterato al suo indirizzo frasi dal significato incomprensibile, ma comunque sempre con atteggiamento minaccioso; per non aver fatto nulla per impedire che il dirigente Gioello Luca, accompagnatore ufficiale della squadra, rivolgesse parole offensive nei confronti del direttore di gara minacciandolo, inoltre, con una pistola che sfilava dalla cinghia dei pantaloni poggiandola su un tavolino; la Soc. A.S. Spezzano Albanese per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art.4 comma 1, C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 23 a carico di: sig. MONTONE Attilio Cosma Damiano, Presidente della Soc. Spezzano Albanese; e della Società A.S. SPEZZANO ALBANESE per rispondere: il primo delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., per essere entrato nello spogliatoio dell’arbitro prima della partita con atteggiamento minaccioso e pronunciando, nell’occasione, con tono alterato al suo indirizzo frasi dal significato incomprensibile, ma comunque sempre con atteggiamento minaccioso; per non aver fatto nulla per impedire che il dirigente Gioello Luca, accompagnatore ufficiale della squadra, rivolgesse parole offensive nei confronti del direttore di gara minacciandolo, inoltre, con una pistola che sfilava dalla cinghia dei pantaloni poggiandola su un tavolino; la Soc. A.S. Spezzano Albanese per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art.4 comma 1, C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente. IL DEFERIMENTO L’arbitro della gara Spezzano Albanese – Audace Rossanese disputata il 16.1.2011 annotava nel suo referto che prima dell’inizio della gara entrava nel suo spogliatoio il dirigente accompagnatore della società Spezzano Albanese tale Gioiello Luca accompagnato da altra persona rimasta sconosciuta, presumibilmente appartenente alla stessa società, che con atteggiamento minaccioso lo diffidavano a fare vincere la squadra di casa. Il Gioiello inoltre estraeva dalla cintola una pistola che posava su un tavolino per pochi minuti. Ripresa l’arma gli intervenuti si allontanavano. Nei confronti della società Spezzano Albanese e del dirigente Gioello il Giudice Sportivo prima e la Commissione Disciplinare Territoriale Regionale, poi, adottavano provvedimenti sanzionatori divenuti esecutivi. La Procura Federale ha correttamente intrapreso le indagini al fine di individuare la persona che si accompagnava al dirigente Gioiello. Nel corso delle stesse sono stati sentiti: il Presidente della società Spezzano Albanese, sig. Montone Attilio Cosma Damiano, il quale ha ammesso di essere entrato, prima della gara, nello spogliatoio dell’arbitro negando però sia di avere proferito nei suoi confronti frasi minacciose sia che il dirigente Gioiello abbia estratto l’arma minacciando il direttore di gara; il dirigente Gioiello il quale ha dichiarato di essere entrato una sola volta nello spogliatoio dell’arbitro unitamente al Presidente Montone, ma di non aver proferito minacce nei confronti dell’Arbitro e soprattutto di non aver estratto la pistola; l’arbitro della gara sig. Sportelli ha dichiarato che il dirigente Gioiello è entrato nel suo spogliatoio una prima volta accompagnato da persona sconosciuta ed una seconda volta da solo per consegnare la distinta di gara e i documenti di identificazione e che solo allora aveva potuto individuare il suo nominativa attraverso la patente di guida. La procura Federale, esaminati gli atti ha deferito il sig. Montone Attilio Cosma Damiano e la Soc. Spezzano Albanese a questa Commissione Territoriale per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 4 luglio 2011 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale Avv. Giafranco Marcello il sig. Montone Attilio Cosma Damiano assistito dall’avv. Marco Bosco. Deve darsi preliminarmente atto che il Sig. Montone Attilio Cosma Damiano, nella qualità di presidente e procuratore speciale della Società A.S. Spezzano Albanese, ha proposto l’applicazione delle sanzioni ex art. 23 C.G.S. così determinate: mesi otto di inibizione per le violazioni commesse ed € 600,00 di ammenda per la società. La Procura Federale ha prestato il proprio consenso. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano gli estremi delle violazioni contestate così come specificate in rubrica. Le sanzioni, così come determinate, sono congrue ed adeguate. P.Q.M. la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga: al Sig. MONTONE Attilio Cosma Damiano la inibizione per MESI OTTO (8) e quindi fino al 18 MARZO 2012; alla Soc. A.S. SPEZZANO ALBANESE l’ammenda di € 600,00 (seicento/00).
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