F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011 (653) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SABINA BALDINA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Zensky Padova Femminile) E DELLA SOCIETA’ ASD ZENSKY PADOVA FEMMINILE (nota n. 10278/712pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011 (653) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SABINA BALDINA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Zensky Padova Femminile) E DELLA SOCIETA’ ASD ZENSKY PADOVA FEMMINILE (nota n. 10278/712pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che,• con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito la Signora Sabina Baldina, Presidente della ASD Zensky Padova Femminile, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS; rilevato che• le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i• deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00, della dichiarazione di inesistenza di pendenze debitorie come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7, ed in particolare della documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2010 e di lodi emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la LND, nonché di decisioni rese sempre il 31 maggio 2010 in appello ed in ultimo grado dalla Commissione Vertenze Economiche; rilevato che,• alla riunione dell’8 settembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Sabina Baldina, della sanzione dell’inibizione per giorni 30 ed alla Società ASD Zensky Padova Femminile della sanzione dell’ammenda di € 250,00; rilevato che• gli stessi hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno richiesto il proscioglimento eccependo l’insussistenza delle violazioni ascritte; ritenuto che• tali deduzioni difensive non possono trovare accoglimento in quanto il termine di cui al richiamato CU 81/2010 ha natura chiaramente perentoria e risulta per tabulas la sua inosservanza, così come comunicato dalla Co.Vi.So.D. in data 15 dicembre 2010. Di conseguenza l’inosservanza di tale obbligo determina l’imputazione degli addebiti; ritenuto che• il CU 81/2010 impone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 250,00 per ciascun inadempimento; ritenute• congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che• alla responsabilità del legale rappresentante della Società ASD Zensky Padova Femminile, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. PQM Infligge alla Signora Sabina Baldina l’inibizione per giorni 20 (venti) ed alla Società ASD Zensky Padova Femminile l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
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