F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011 (654) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO FRANCHINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Olimpia Vignola Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD OLIMPIA VIGNOLA CALCIO (nota n. 10274/708pf10- 11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011 (654) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO FRANCHINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Olimpia Vignola Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD OLIMPIA VIGNOLA CALCIO (nota n. 10274/708pf10- 11/AM/LG/fda del 27.6.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che,• con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Alfonso Franchini, Presidente della Società ASD Olimpia Vignola Calcio, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 10, co. 3, CGS, in relazione ai punti 7) e 9), pagina 4, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; rilevato che• le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i• deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della fidejussione bancaria a prima richiesta e della documentazione attestante la disponibilità di un impianto omologato di giuoco, di cui ai punti 7) e 9) pag. 4, del citato CU; rilevato che,• alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Alfonso Franchini, della sanzione della inibizione per giorni 40 ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 500,00; ritenuto che• la Società ha fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale ha ammesso di aver inviato la documentazione concernente l’impianto omologato di giuoco solo in data 23 luglio 2010 e, inoltre, ha sostenuto di aver inviato in data 9 luglio 2010, in uno agli altri documenti, un assegno circolare di Euro 7/mila, in sostituzione della fidejussione; ritenuto che• di detta trasmissione dell’assegno circolare non è stata fornita prova alcuna, non essendo tale la fotocopia del titolo allegata alla memoria; ritenute• congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che• alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS. P.Q.M. Infligge al Sig. Alfonso Franchini l‘inibizione per giorni 30 (trenta) e alla Società ASD Olimpia Vignola Calcio l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it