F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011 (655) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO CALVETTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACP Cuneo San Rocco Femminile) E DELLA SOCIETA’ ACP CUNEO SAN ROCCO FEMMINILE (nota n. 10282/716pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011 (655) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO CALVETTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACP Cuneo San Rocco Femminile) E DELLA SOCIETA’ ACP CUNEO SAN ROCCO FEMMINILE (nota n. 10282/716pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che,• con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giorgio Calvetti, Presidente della ASD Femminile Cuneo San Rocco, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS; rilevato che• le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i• deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00, della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7; rilevato che,• alla riunione del 8 Settembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Giorgio Calvetti, della sanzione della inibizione per giorni 30 ed alla Società ASD Femminile Cuneo San Rocco, della sanzione dell’ammenda di € 250,00; rilevato che• gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà ritenute• congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che• alla responsabilità del legale rappresentante della Società ASD Femminile Cuneo San Rocco, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. P.Q.M. Infligge al Sig. Giorgio Calvetti l’inibizione per giorni 20 (venti) ed alla Società ASD Cuneo San Rocco Femminile, l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
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