F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011 (656) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO MANGHISI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Filsport Castellana) E DELLA SOCIETA’ ASD FILSPORT CASTELLANA (nota n. 10277/711pf10- 11/AM/LG/fda del 27.6.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011
(656) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO MANGHISI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Filsport Castellana) E DELLA SOCIETA’ ASD FILSPORT CASTELLANA (nota n. 10277/711pf10- 11/AM/LG/fda del 27.6.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
rilevato che,• con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Leonardo Manghisi, Presidente della Società ASD Filsport Castellana, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 9, pagina 4, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS;
rilevato che• le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i• deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della documentazione attestante la disponibilità di un impianto omologato di giuoco, prevista dal punto 9, pag. 4 del citato C.U.;
rilevato che,• alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Leonardo Manghisi, della sanzione della inibizione per giorni 30 ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 250,00;
rilevato che• gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
ritenute• congrue le richieste della Procura Federale;
ritenuto che• alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS.
P.Q.M.
Infligge al Sig.Leonardo Manghisi l’inibizione di giorni 20 (venti) e alla Società ASD Filsport Castellana l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
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