F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011 (658) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: IVANO MENEGHIN (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Union Villanova) E DELLA SOCIETA’ ASD UNION VILLANOVA (nota n. 10272/706pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011
(658) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: IVANO MENEGHIN (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Union Villanova) E DELLA SOCIETA’ ASD UNION VILLANOVA (nota n. 10272/706pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
rilevato che,• con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Ivano Meneghin, Presidente della ASD Union Villanova, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS;
rilevato che• le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i• deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00 dello statuto sociale vigente;
rilevato che,• alla riunione dell’8 Settembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Ivano Meneghin, della sanzione della inibizione per giorni 30 ed alla Società ASD Union Villanova della sanzione dell’ammenda di € 250,00;
rilevato che• gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
ritenute• congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
ritenuto che• alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS.
P.Q.M.
Infligge al Sig. Ivano Meneghin l’inibizione per giorni 20 (venti), ed alla Società ASD Union Villanova l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011
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