F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011 (660) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NEREO ZULIAN (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Valpo Pedemonte CF) E DELLA SOCIETA’ ASD VALPO PEDEMONTE CF (nota n. 10269/702pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011
(660) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NEREO ZULIAN (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Valpo Pedemonte CF) E DELLA SOCIETA’ ASD VALPO PEDEMONTE CF (nota n. 10269/702pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
rilevato che,• con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Nereo Zulian, Presidente e legale rappresentante della ASD Valpo Pedemonte CF, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 7) e 9) pagina 4 del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS;
rilevato che• le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i• deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della fidejussione bancaria a prima richiesta nonché della documentazione attestante la disponibilità di un impianto omologato di giuoco, previsti rispettivamente dai punti 7 e 9 del citato Comunicato;
rilevato che,• alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Nereo Zulian, della sanzione della inibizione per giorni 40 ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 500,00;
rilevato che• gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
ritenute• congrue le richieste della Procura Federale;
ritenuto che• alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS.
P.Q.M.
Infligge al Signor Nereo Zulian l’inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Valpo Pedemonte CF l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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