F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011 (68) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US POGGIBONSI Srl AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. ROSARIO BUETI (dirigente), INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 2 del 7.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011
(68) – APPELLO DELLA SOCIETA’ US POGGIBONSI Srl AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. ROSARIO BUETI (dirigente), INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 2 del 7.7.2011).
Con atto del 20.7.2011, il Sig. Rosario Bueti, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della US Poggibonsi Srl, e la stessa US Poggibonsi Srl hanno impugnato la decisione, pubblicata su CU n. 2 del 7.7.2011, con la quale la CDT presso il Comitato Regionale Toscana ha inflitto al primo la inibizione per mesi 8 (otto) ed alla seconda l’ammenda di €
1.000,00. Gli appellanti si limitano a lamentare la eccessività delle sanzioni inflitte, prospettando che i fatti che hanno dato origine al deferimento – ovvero l’utilizzo in gare ufficiali, ancorché del settore giovanile, di calciatori non aventi titolo a parteciparvi per requisiti di età – avrebbero dovuto determinare pene più contenute, e, pertanto, chiedono la riforma della decisione in tal senso, anche in ragione di precedenti significativi giurisprudenziali in tal senso. Nel premettere che le decisioni assunte da questa Commissione in diversi procedimenti, come sovente affermato, non costituiscono precedenti vincolanti per la stessa, anche per la singolarità di ogni questione trattata, è bene rilevare che se è vero che alla Società appellante è richiesto un maggior grado di professionalità nelle scelte tecniche, anche in ragione della lega di appartenenza, è altresì vero che i fatti dei quali sono stati incolpati i deferiti si sono sviluppati per un periodo temporale abbastanza limitato, di talché si ritiene che la sanzione della inibizione possa essere ridotta, ferma restando, invece, la congruità dell’ammenda. In tal senso il reclamo può essere accolto parzialmente. P.Q.M.
In riforma della decisione impugnata, riduce la inibizione inflitta al Sig. Rosario Bueti a mesi 3 (tre). Nulla per la tassa non versata.
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