F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011 (69) – APPELLO DELLA SOCIETA’ UPD SANTENESE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. MARCO CASORZO (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. – CU n. 6 del 15.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015 del 08 Settembre 2011
(69) – APPELLO DELLA SOCIETA’ UPD SANTENESE AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. MARCO CASORZO (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. - CU n. 6 del 15.7.2011).
Con reclamo del 22.7.2011, la UPD Santenese ed il suo Presidente, anche in proprio, Sig. Marco Casorzo hanno impugnato la decisione, pubblicata su CU n. 6 del 15.7.2011, con la quale la CDT presso il CR Piemonte – Valle d’Aosta ha inflitto al Sig. Marco Casorzo la inibizione per mesi tre (3) ed alla Società l’ammenda di € 500,00 per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS in relazione agli artt. 35 e 38, co. 1, Reg. Settore Tecnico e 36 e 38 NOIF, per avere indicato, in qualità di Presidente della USD Santenese, nelle distinte di gara giocate il 29.8 e 5.9.2010, il Sig. Vincenzo Piazzolli quale allenatore, nonostante la collaborazione fosse di mero fatto, e per averlo inserito nella richiesta di tessera impersonale accompagnatoria della Società. I deferiti lamentano l’ingiustizia della decisione sostenendo, innanzitutto, che la normativa di cui si assume la violazione con il deferimento non sarebbe applicabile alla Società ed al Presidente in quanto regolante esclusivamente il Settore Tecnico, ed in secondo luogo che, ai sensi dell’art. 38, co. 4, di detto Regolamento le prestazioni del Piazzolli sarebbero state fruite, in primis, proprio dalla deferita, non ricorrendo pertanto la relativa contestazione. I reclamanti sostengono, altresì, che nessuna norma vieterebbe la contestuale copertura del ruolo di dirigente accompagnatore e di quello di tecnico ed infine che, comunque, le sanzioni applicate sono eccessive rispetto alle violazioni ascritte, tenuto conto dell’ambito dilettantistico e del limitato periodo nel quale sono maturate. Alla riunione dell’8.9.2011, alla quale sono rimasti assenti i deferiti, la Procura Federale ha insistito per la conferma della decisione impugnata. In via preliminare, deve dichiararsi la inammissibilità del reclamo proposto dalla Società, in quanto il relativo atto è stato sottoscritto da soggetto inibito, quindi privo dei poteri di rappresentanza del sodalizio, e, pertanto, l’impugnazione può essere ritenuta ammissibile solo relativamente alla posizione personale del Sig. Casorzo. Nel merito, il reclamo è infondato. Dal tenore delle difese svolte non emerge una contestazione dei fatti storici per cui si procede, risultando quindi pacifici gli addebiti ascritti ai deferiti, quanto una diversa interpretazione che, secondo i propositi del reclamante, ne impedirebbe la sussunzione nelle fattispecie contestate. Tanto premesso si rileva che lettura organica delle norme la cui violazione è stata posta a base dell’atto di deferimento impedisce di tenere scissi gli artt. 1, co. 1, CGS, 35 e 38, co. 1, Reg. Settore Tecnico e 36 e 38 NOIF, il cui combinato disposto individua naturalmente le responsabilità del Presidente e della Società per avere consentito al Piazzolli, all’epoca dei fatti dirigente della seconda, di assumere la conduzione tecnica della squadra senza essere tesserato come tecnico. È evidente che l’aver consentito ad un proprio dirigente di svolgere una diversa attività, che invece esigeva il tesseramento speciale come tecnico, integra la violazione del generale dovere di lealtà, correttezza e probità in relazione allo specifico comportamento di cui è stata contestata la violazione, di talché dette norme non possono che essere lette unitariamente. Infondato è, altresì, il motivo con il quale i deferiti si dolgono che nella quantificazione della sanzione abbia influito la contestata violazione dell’art. 38, co. 4, NOIF che, invece, risulta essere rivolta, sostanzialmente, al solo Piazzolli. La decisione risulta corretta anche relativamente alla quantificazione delle sanzioni, tenuto conto del ruolo apicale ricoperto dal Sig. Casorzo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Società UPD Santenese e rigetta il reclamo proposto dal Sig. Marco Casorzo. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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