F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 12 Settembre 2011 (56) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (all’epoca dei fatti Amministratore e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (nota N°. 495/1906 pf10-11 SP/blp del 20.7.2011). (41) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (all’epoca dei fatti Presidente e Amministratore unico con poteri di legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) NARIO CARDINI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (nota N°. n°. 388/1854 pf10-11 SP/ac del 15.7.2011). (40) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (all’epoca dei fatti Presidente e Amministratore unico con poteri di legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) NARIO CARDINI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (nota n°. 377/1844 pf10-11 SP/ac del 15.7.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 12 Settembre 2011 (56) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (all’epoca dei fatti Amministratore e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (nota N°. 495/1906 pf10-11 SP/blp del 20.7.2011). (41) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (all’epoca dei fatti Presidente e Amministratore unico con poteri di legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) NARIO CARDINI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (nota N°. n°. 388/1854 pf10-11 SP/ac del 15.7.2011). (40) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (all’epoca dei fatti Presidente e Amministratore unico con poteri di legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) NARIO CARDINI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (nota n°. 377/1844 pf10-11 SP/ac del 15.7.2011). La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento, letti gli atti, ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l’affermazione della responsabilità, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi 6 (sei) di inibizione ciascuno per i Signori Veltroni e Cardini, 2 punti di penalizzazione oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl; e, per l’US Alessandria Calcio 1912 Srl (d’ora in avanti, anche detta la “Società”) e per il Sig. Nario Cardini, l’Avv. Sabrina Rondinelli, che ha concluso per il rigetto dei deferimenti proposti; nessuno è comparso per il Sig. Veltroni,osserva quanto segue. In via preliminare, la Commissione procede alla riunione dei deferimenti nn. 41 e 56 del 2011 al presente deferimento n. 40 per parziale connessione soggettiva. Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, con tre separati atti, il Sig. Giorgio Veltroni (all’epoca dei fatti, Presidente e Amministratore Unico della Società), il Sig. Nario Cardini (all’epoca dei fatti, Legale rappresentante p.t. della Società) e l’US Alessandria Calcio 1912 Srl, per rispondere, rispettivamente: – il Sig. Veltroni, ▪ della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento totale degli emolumenti della mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; ▪ della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento totale delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti della mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale. Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell’art. 10 del CGS; ▪ della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato, entro il termine del 31 maggio 2011, il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi / Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011, come prescritto dalle norme federali in materia; – il Sig. Cardini, ▪ della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento totale degli emolumenti della mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; ▪ della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento totale delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti della mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale. Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell’art. 10 del CGS; – la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. Motivazione I deferimenti sono parzialmente fondati e, pertanto, vanno parzialmente accolti. Le circostanze addebitate al Sig. Veltroni risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato ogni addebito. In particolare, a nulla può valere l’eccezione di ne bis in idem sollevata dalla difesa dei deferiti, in quanto il precetto sanzionatorio è chiaro nel prevedere, quale condotta vietata, proprio il mancato adempimento, che è oggetto della contestazione oggi avanzata. Deve, viceversa, rigettarsi il deferimento proposto in danno del tesserato Cardini, in quanto la delega conferitagli in seno alla società rilevava solo per i rapporti aventi carattere sortivo con la Federazione e non per quelli di natura contabile - amministrativa. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. In accoglimento parziale dei deferimenti proposti, proscioglie il Sig. Nario Cardini da ogni addebito e commina al Sig. Giorgio Veltroni la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e alla US Alessandria Calcio 1912 Srl quelle della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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