F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 12 Settembre 2011 (83) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (all’epoca dei fatti contestati Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), MAURIZIO PARRUCCINI (all’epoca dei fatti Consigliere del CdA con poteri di rappresentanza legale della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl) E DELLA SOCIETÀ ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl ▪ (N°. n°. 627/1855 pf10-11 SP/ac del 26.7.2011). (82) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (all’epoca dei fatti contestati Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), MAURIZIO PARRUCCINI (all’epoca dei fatti Consigliere del CdA con poteri di rappresentanza legale della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl) E DELLA SOCIETÀ ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl ▪ (N°. n°. 630/1874 pf10-11 SP/ac del 26.7.2011). (55) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (Presidente e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), GIORGIO D’INNOCENZO (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl) E DELLA SOCIETÀ ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl ▪ (n°. 498/1902 pf10-11 SP/ac del 20.7.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 12 Settembre 2011 (83) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (all’epoca dei fatti contestati Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), MAURIZIO PARRUCCINI (all’epoca dei fatti Consigliere del CdA con poteri di rappresentanza legale della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl) E DELLA SOCIETÀ ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl ▪ (N°. n°. 627/1855 pf10-11 SP/ac del 26.7.2011). (82) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (all’epoca dei fatti contestati Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), MAURIZIO PARRUCCINI (all’epoca dei fatti Consigliere del CdA con poteri di rappresentanza legale della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl) E DELLA SOCIETÀ ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl ▪ (N°. n°. 630/1874 pf10-11 SP/ac del 26.7.2011). (55) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAVERNI (Presidente e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), GIORGIO D’INNOCENZO (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl) E DELLA SOCIETÀ ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl ▪ (n°. 498/1902 pf10-11 SP/ac del 20.7.2011). La Commissione disciplinare nazionale, letti gli atti; a) visto il deferimento della Procura Federale disposto in data 20 luglio 2011 nei confronti di: ▪ Alberto Caverni, Presidente della Alma Juventus Fano 1906 Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lett. C, par. VI, punto 1, in relazione all’art.10, comma 3, CGS, e all’art. 90, comma 2, NOIF per non aver depositato entro il termine del 31 maggio 2011 il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011, come prescritto dalle norme federali in materia; ▪ Giorgio D’Innocenzo, Amministratore delegato della Alma Juventus Fano 1906 Srl per rispondere della violazione di cui all’art.85, lett.C, par. VI, punto 1, NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, CGS,e all’art. 90, comma 2, NOIF per non aver depositato entro il termine del 31 maggio 2011 il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011, come prescritto dalle norme federali in materia; ▪ Società Alma Juventus Fano 1906 Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti; b) visto il deferimento della Procura Federale disposto in data 26 luglio 2011 nei confronti di: ▪ Alberto Caverni, Presidente della Alma Juventus Fano 1906 Srl per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C, par. IV NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, CGS e all’art. 90, comma 2, NOIF per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nel termine del 16 maggio 2011 stabilito dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto alla terza scadenza al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità dicembre 2010. Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C del comma 3 dell’art. 10 CGS; ▪ Maurizio Paruccini, all’epoca dei fatti Consigliere del CdA con poteri di rappresentanza legale della Alma Juventus Fano 1906 Srl per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C, par. IV NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, CGS e all’art. 90, comma 2, NOIF per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nel termine del 16 maggio 2011 stabilito dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto alla terza scadenza al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità dicembre 2010. Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C del comma 3 dell’art.10 CGS; ▪ Società Alma Juventus Fano 1906 Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma1, CGS per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti; c) visto il deferimento della Procura Federale disposto in data 26 luglio 2011 nei confronti di: ▪ Alberto Caverni, Presidente della Alma Juventus Fano 1906 Srl per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C, par. V NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, CGS e all’art. 90, comma 2, NOIF per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals degli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nel termine del 16 maggio 2011 stabilito dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto alla terza scadenza al versamento delle ritenute Irpef degli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre) nonchè al versamento dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di novembre e dicembre 2010 (II trimestre), Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C del comma 3 dell’art. 10 CGS ▪ Maurizio Paruccini,all’epoca dei fatti Consigliere del CdA con poteri di rappresentanza legale della Alma Juventus Fano 1906 Srl per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C, par. V NOIF in relazione all’art. 10, comma 3, CGS e all’art. 90, comma 2, NOIF per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals degli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nel termine del 16 maggio 2011 stabilito dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto alla terza scadenza al versamento delle ritenute Irpef degli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre) nonchè al versamento dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di novembre e dicembre 2010 (II trimestre), Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C del comma 3 dell’art. 10 CGS ▪ Società Alma Juventus Fano 1906 Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma1, CGS per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti; riuniti in via preliminare detti deferimenti per evidente connessione tra gli stessi; ascoltato il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità di tutti i soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Alberto Caverni: inibizione per mesi 9 (nove) - Giorgio D’Innocenzo: inibizione per mesi 1 (uno) - Maurizio Paruccini: inibizione per mesi 8 (otto) - Alma Juventus Fano 1906 Srl: penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva, ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per recidiva e ammenda di € 10.000,00 (per mancato deposito del prospetto R/I): preso atto che la Procura federale ha richiesto 4 (quattro) punti di penalizzazione in virtù della permanenza nel tempo degli illeciti contestati per il II trimestre; valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale; accertato che le circostanze addebitate ai soggetti deferiti risultano ampiamente suffragate dalla documentazione in atti; considerato, in particolare, che la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl e, per essa i propri legali rappresentanti, non hanno depositato nel termine del 31 maggio 2011 il prospetto con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, non hanno provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nel termine del 16 maggio 2011 e non hanno ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità dicembre 2010 (con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C del comma 3 dell’art.10 CGS); considerato, altresì, che la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl e, per essa i propri legali rappresentanti, non hanno provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals degli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nel termine del 16 maggio 2011 e non hanno ancora provveduto alla terza scadenza al versamento delle ritenute Irpef degli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nonchè al versamento dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di novembre e dicembre 2010 ( con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C del comma 3 dell’art.10 CGS); osservato, in merito alle sanzioni da applicarsi, che, anche alla luce degli orientamenti ormai consolidati assunti dagli Organi di giustizia sportiva, questa Commissione non ritiene di poter aderire integralmente alle richieste formulate nei confronti dei deferiti, giacchè, se i 2 punti di penalizzazione per gli illeciti contestati (mancato pagamento emolumenti da gennaio a marzo 2011 e mancato versamento ritenute Irpef e contributi Enpals per lo stesso periodo) appaiono congrui, i 2 punti di penalizzazione per gli illeciti già maturati e già sanzionati non possono essere irrogati in adesione al principio inderogabile del ne bis in idem e ciò anche in considerazione della sanzione che viene oggi irrogata per recidiva; P.Q.M. in accoglimento dei deferimenti, stima equo irrogare le seguenti sanzioni: - Alberto Caverni: inibizione per mesi 6 (sei) - Giorgio D’Innocenzo: inibizione per mesi 1 (uno) - Maurizio Paruccini: inibizione mesi 6 (sei) - Alma Juventus Fano 1906 Srl: penalizzazione di 2 (due) punti in classifica generale da scontare nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).
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