F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 12 Settembre 2011 (64) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÁ AURORA PRO PATRIA Srl ▪ ( n°. 496/1901 pf10- 11 SP/ac del 20.7.2011). (73) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÁ AURORA PRO PATRIA Srl ▪ (n°. 626/1861 pf10-11 SP/ac del 26.7.2011). (72) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÁ AURORA PRO PATRIA Srl ▪ (n°. 637/1878 pf10-11 SP/ac del 26.7.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 12 Settembre 2011 (64) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÁ AURORA PRO PATRIA Srl ▪ ( n°. 496/1901 pf10- 11 SP/ac del 20.7.2011). (73) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÁ AURORA PRO PATRIA Srl ▪ (n°. 626/1861 pf10-11 SP/ac del 26.7.2011). (72) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÁ AURORA PRO PATRIA Srl ▪ (n°. 637/1878 pf10-11 SP/ac del 26.7.2011). Con provvedimento del 21 luglio 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. Massimo Pattoni, all’epoca dei fatti contestati Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl per rispondere della violazione di cui all’articolo 85, lettera C), par. VI), punto 1), in relazione all’articolo 10, comma 3, del CGS e all’articolo 90, comma 2, delle NOIF, per non avere depositato entro il termine del 31 maggio 2011 il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi / Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011, come prescritto dalle norme federali in materia; la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante. Con successivo provvedimento del 27 luglio 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione sempre il Sig. Massimo Pattoni, all’epoca dei fatti in contestazione Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’articolo 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF in relazione all’articolo 10, comma 3, del CGS, e all’articolo 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale, e per non avere ancora provveduto, alla terza scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals degli emolumenti relativi alle mensilità luglio, agosto e settembre 2010 (I Trimestre), nonché delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II Trimestre), con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell’articolo 10 del CGS in quanto per i precedenti periodi la Società era stata già condannata; ovviamente il deferimento ha riguardato anche la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro tempore. Con ulteriore provvedimento recante sempre la data del 27 luglio 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione i medesimi soggetti per rispondere, il primo, della violazione prevista e punita dall’articolo 85 lettera C) paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’articolo 10, comma 3, del CGS, e all’articolo 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale, e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità luglio, agosto e settembre 2010 (I Trimestre), nonché delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II Trimestre); con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell’articolo 10 del CGS; la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma I, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. Con tre distinte memorie difensive, ognuna delle quali relativa ai deferimenti sopra menzionati la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl ha contestato gli addebiti mossi nei propri confronti dalla Procura Federale chiedendo, in via principale, il proscioglimento della stessa e, in via subordinata, il riconoscimento dei benefici sanzionatori di cui all’art. 24 del CGS. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei soggetti deferiti con la richiesta di infliggere le seguenti sanzioni: a) al Sig. Massimo Pattoni, la sanzione della inibizione di mesi 12 (dodici); b) alla Società Aurora Pro Patria la sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei), oltre all’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00). I motivi della decisione La Commissione, preliminarmente, dispone d’ufficio la riunione dei procedimenti in quanto evidentemente connessi sotto il profilo soggettivo, riguardando essi stessi la medesima persona fisica, nella qualità rivestita al momento in cui si sono svolti i fatti in contestazione, e la medesima Società. Nel merito, esaminati gli atti del presente procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, avuto riguardo alle istanze difensive avanzate dalla Società deferita, la Commissione rileva e deduce come i deferimenti in questione siano senza fondati e pertanto debbano essere accolti. La tesi sostenuta dalla Società Aurora Pro Patria 1919 Srl non può essere accolta in quanto, contrariamente a quanto dedotto nelle memorie difensive, gli addebiti in capo alla Società deferita non possono essere considerati come semplici irregolarità formali, ma piuttosto costituiscono un vero e proprio inadempimento rispetto a norme federali al cui rispetto sono tenuti, senza alcuna eccezione e senza alcuna scusante, tutti i soggetti tesserati. Precisato quanto sopra, va rilevato che le circostanze contestate dalla Procura Federale al Sig. Massimo Pattoni, nella sua qualità, e alla Società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l sono ampiamente suffragate dalla documentazione versata in atti. Da questa, senza ombra di dubbio, si evince come la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl a) non abbia depositato entro il termine del 31 maggio 2011 il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi / Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011, come prescritto dalle norme federali in materia; b) non abbia provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale, né tanto meno, alla terza scadenza, abbia provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals degli emolumenti relativi alle mensilità luglio, agosto e settembre 2010 (I Trimestre), nonché delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II Trimestre); c) non abbia effettivamente corrisposto ai propri tesserati gli emolumenti dovuti per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 né tanto meno abbia provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (I Trimestre) e per quelle di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II Trimestre). A suffragare quanto contestato dalla Procura Federale nei confronti della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl sono assolutamente decisivi sotto il profilo probatorio i report redatti dalla Società incaricata dalla F.I.G.C. di effettuare i relativi controlli, vale a dire la Deloitte & Touche, dai quali si rileva come la Società stessa, per le diverse fattispecie prese in considerazione, sia stata assolutamente inadempiente. Altra circostanza di cui si deve tenere poi conto è quella della doppia recidiva che viene contestata dalla Procura Federale alla Società Aurora Pro Patria 1919 Srl. Difatti, come correttamente segnalato negli atti di deferimento recanti la data del 27 luglio 2011, alla Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, tra l’altro, è stata contestata la circostanza per cui la stessa era stata già condannata per identici inadempimenti anche se riferiti a periodi differenti. Ovviamente con riferimento alle contestazioni che formano oggetto di recidiva la Commissione, per il principio del ne bis in idem, non potendo proporre una nuova azione disciplinare né tanto meno sanzionare in maniera ripetuta i soggetti deferiti, tiene conto, ai fini della determinazione della sanzione, delle precedenti decisioni. In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti assunti dagli Organi di giustizia sportiva, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Signor Massimo Pattoni, all’epoca dei fatti contestati Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, mesi 6 (sei); b) alla Società Aurora Pro Patria 191 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, e in considerazione della recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell’art. 10 del CGS, penalizzazione di punti 2 (due), in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre a € 30.000,00 (€ trentamila/00).
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