F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 15 Settembre 2011 (20) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (all’epoca fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Siracusa Srl) E DELLA SOCIETÀ US SIRACUSA Srl ▪ (N°. 361/1846 pf10-11 SP/ac del 14.7.2011). (36) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (all’epoca fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Siracusa Srl) E DELLA SOCIETÀ US SIRACUSA Srl ▪ (N°. 374/1836 pf10-11 SP/ac del 15.7.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 15 Settembre 2011 (20) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (all’epoca fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Siracusa Srl) E DELLA SOCIETÀ US SIRACUSA Srl ▪ (N°. 361/1846 pf10-11 SP/ac del 14.7.2011). (36) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (all’epoca fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Siracusa Srl) E DELLA SOCIETÀ US SIRACUSA Srl ▪ (N°. 374/1836 pf10-11 SP/ac del 15.7.2011). A) Con provvedimento del 14 luglio 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: a) il Signor Luigi Salvoldi, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore della Società US Siracusa Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C), paragrafo V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma terzo, del CGS, e dell’art. 90, comma secondo, delle NOIF, per non avere provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società U.S. Siracusa Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma primo, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. B) Con successivo provvedimento del 15 luglio 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione sempre il Sig. Luigi Salvoldi, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della Società U.S. Siracusa Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’articolo 85, lettera C, paragrafo IV delle NOIF, in relazione all’articolo 10, comma 3, del CGS, e all’articolo 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento totale degli emolumenti delle mensilità gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; ovviamente, in considerazione di quanto sopra, con il medesimo provvedimento è stata deferita anche la US Siracusa Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. All’odierna riunione le parti deferite, a mezzo dei loro legali, hanno fatto richiesta di riunione dei due procedimenti. Preliminarmente la Commissione, vista anche la non opposizione della Procura federale, dispone la riunione dei due procedimenti. Successivamente il Signor Luigi Salvoldi, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Luigi Salvoldi, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Luigi Salvoldi, sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell’art. 23 a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per la Società deferita. Con memorie difensive fatte pervenire nei termini consentiti la Società deferita ha contestato gli addebiti mossi in entrambi i deferimenti dalla Procura federale chiedendo in via principale il proscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, il riconoscimento dei benefici sanzionatori di cui all’art. 24 del CGS Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità della Società deferita, con la conseguente applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società US Siracusa Srl; I motivi della decisione In considerazione dei deferimenti di cui sopra la Commissione, preliminarmente, ne dispone la riunione in quanto risultano connessi sotto il profilo soggettivo riguardando entrambi la medesima persona fisica, nella qualità rivestita al momento in cui si sono svolti i fatti in contestazione, e la medesima Società. Nel merito, esaminati gli atti del presente procedimento disciplinare nonchè le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, valutate le memorie difensive fatte pervenire dai deferiti, la Commissione rileva e deduce come il deferimento in questione sia senza ombra di dubbio fondato e conseguentemente lo stesso debba essere accolto. D’altra parte le circostanze addebitate dalla Procura federale in capo ai soggetti deferiti risultano ampiamente suffragate dalla documentazione versata in atti dalla quale si evince che a) nei termini previsti dalla normativa vigente, vale a dire alla scadenza del 16 maggio 2011, la Società U.S. Siracusa Srl non ha provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 (III Trimestre) dovuti ai propri tesserati; b) la medesima Società non ha provveduto al pagamento totale degli emolumenti per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale. A suffragare le circostanze contestate dalla Procura federale nei confronti dei soggetti deferiti sono assolutamente decisivi sotto il profilo probatorio i report redatti dalla Società incaricata dalla F.I.G.C. di effettuare i relativi controlli, vale a dire la Deloitte & Touche, dai quali si rileva come la Società stessa, nel periodo in questione, sia stata effettivamente inadempiente relativamente alle circostanze contestate dalla Procura federale. Gli addebiti contestati dalla Procura federale ai soggetti deferiti, contrariamente a quanto dedotto nelle memorie difensive, non possono essere considerati come delle semplici irregolarità formali costituendo, piuttosto, dei veri e propri inadempimenti rispetto a norme federali che debbono essere osservate senza alcuna eccezione e senza alcuna scusante da tutti i soggetti tesserati. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) per il Signor Luigi Salvoldi; irroga la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla Società US Siracusa Srl.
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