LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DEL 1 settembre 2011 Gara Soc. MODENA – Soc. BARI
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN
COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DEL 1 settembre 2011
Gara Soc. MODENA – Soc. BARI
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 14.44 del 31 agosto 2011) ex art. 35 – co. 1. 3, CGS, circa la condotta tenuta al 24° del secondo tempo dal calciatore Marco Turati (Soc. Modena) nei confronti del calciatore Massimo Donati (Soc. Bari);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, in occasione dell’esecuzione di un calcio di punizione concesso alla squadra modenese nella zona centrale del campo, il Donati, nell’area di rigore barese affollata da numerosi calciatori di entrambe le squadre, afferrava da tergo la maglia del calciatore Turati: quest’ultimo, con repentino movimento all’indietro del braccio destro portato all’altezza della spalla, colpiva al volto l’avversario, che accusava visibilmente il colpo ricevuto. L’Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto, come telefonicamente precisato a questo Ufficio, “gli Ufficiali di gara non hanno percepito l’episodio”.
Ritiene questo Giudice che il gesto compiuto dal calciatore modenese, chiaramente intenzionale e potenzialmente lesivo per la delicata zona del corpo colpita, integri gli estremi di quella “condotta violenta” che, se non vista dall’arbitro, rende ammissibile la prova televisiva ex art. 35 - co. 1.3. CGS, e la conseguente sanzionabilità del comportamento segnalato ex art. 19 – co. 4 lett. b), CGS, nei termini di cui al dispositivo che segue:
P Q M
a seguito della segnalazione del Procuratore Federale,
delibera
infliggere al calciatore Marco Turati (Soc. Modena) la sanzione, determinata peraltro nel minimo edittale, della squalifica per tre giornate effettive di gara.