CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 20 del 01/08/2011 Volley Forlì / Federazione Italiana Pallavolo, Lega Pallavolo Serie A Femminile, Volley Piacenza e Volley Pavia

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 20 del 01/08/2011 Volley Forlì / Federazione Italiana Pallavolo, Lega Pallavolo Serie A Femminile, Volley Piacenza e Volley Pavia L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Alberto de Roberto, f.f. Presidente, dott. Giovanni Lo Turco, prof. Roberto Pardolesi, relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE (in forma semplificata ai sensi dell’art. 21 Codice Alta Corte di Giustizia Sportiva) nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2011, proposto dalla società Basket Trapani s.r.l. (“Basket Trapani”), nei confronti della Federazione Italiana Basket (F.I.P.), nonché dell’ Associazione LegaDue (LegaDue) in qualità (asserita) di contro-interessata, avverso la decisione del Consiglio Federale della F.I.P., adottata il 16 luglio 2011, di non ammissione al Campionato di LegaDue di pallacanestro 2011-12, per l’annullamento della stessa e di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenti alla pronuncia medesima, ivi compreso il provvedimento del 6 luglio 2011 dell’assemblea di LegaDue di non ammissione alla LegaDue e al relativo campionato 2011-12; vista la costituzione in giudizio di F.I.P. e LegaDue; uditi nelle udienze del 25 luglio e 1° agosto 2011 il relatore, prof. Roberto Pardolesi, nonché, per parte ricorrente, l’avv. Paolo Clarizia e l’avv. prof. Andrea Gemma, per la F.I.P. l’avv. Guido Valori e l’avv. Paola Vaccaro, e per LegaDue l’avv. prof. Guido Martinelli. Fatto 1.- La COMTEC (Commissione tecnica di controllo delle società professionistiche della F.I.P.), in sede di verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione del Basket Trapani al Campionato di basket di LegaDue per l’anno 2011-2012, rilevava la mancata produzione di documenti dimostrativi, da parte della detta società, del possesso di alcuni requisiti richiesti dalla delibera n. 383 del 2011 della F.I.P. La società provvedeva a trasmettere ulteriore documentazione alla COMTEC. Faceva seguito il 14 luglio 2011 una verifica ad opera di ispettori della COMTEC alla presenza di rappresentanti della società presso lo studio in Palermo del commercialista di fiducia della s.r.l. Trapani. Il successivo 15 luglio 2011 si riuniva in Roma la COMTEC che, sulla base della documentazione acquisita e della relazione ispettiva, esprimeva “parere negativo all’ammissione della società Trapani al Campionato di LegaDue”. Queste le violazioni addebitate alla società: a) mancato rispetto del parametro RIP per un’eccedenza di indebitamento di euro 211.168 sanato solo parzialmente per l’importo di euro 120.460; b) mancato adempimento di obblighi verso l’erario (IRPEF ed IRE) alla data del 30 aprile 2011 per l’importo di euro 61.114, 31; c) mancato rispetto delle condizioni previste per “l’ammissione alla LegaDue”, giusta i rilievi contenuti nella nota “pervenuta” in FIP in data 12 luglio 2011. 2. Con atto del 16 luglio 2011 (comunicato con telegramma spedito il 18 luglio 2011, pervenuto al Basket Trapani il 19 luglio 2011) il Consiglio Federale della F.I.P. – richiamata la delibera della COMTEC del 15 luglio 2011 avanti ricordata e il provvedimento della LegaDue pervenuto alla F.I.P. il 12 luglio 2011 (al quale già faceva espresso riferimento la delibera 15 luglio 2011 della COMTEC citata) - determinava di non ammettere al Campionato di LegaDue il Baket Trapani. 3. Con un’ulteriore nota, pervenuta al Basket Trapani in data 18 luglio 2011 dal Settore agonistico federale (SAF) della F.I.P., si portava a conoscenza della società (alla quale non era ancora stata data formale comunicazione della sua non ammissione alla LegaDue) ch’essa avrebbe potuto partecipare al Campionato nazionale di Serie C avanzando domanda entro il 30 luglio 2011, previa corresponsione degli oneri prescritti. 4. La società Basket Trapani è insorta sia contro la determinazione con la quale il Consiglio Federale della F.I.P. ha negato l’ammissione della stessa società alla LegaDue, sia – per l’eventualità che il ricorso contro il diniego di ammissione in LegaDue dovesse avere esito negativo in questa sede – contro l’atto con il quale il SAF ha indicato la possibilità, per la squadra del Basket Trapani, di partecipare al Campionato 2011-2012 di Serie C. 5. Sia la F.I.P. che la Lega, costituitesi in giudizio, hanno contrastato nel rito e nel merito il ricorso proposto. Diritto 1.- Va esaminata per prima l’impugnativa rivolta contro il provvedimento del Consiglio Federale della F.I.P. con la quale si è negata l’ammissione del Basket Trapani al Campionato di LegaDue richiamando, a giustificazione della decisione adottata, da un lato, il parere della COMTEC del 15 luglio 2011, dall’altro il provvedimento di LegaDue del 12 luglio 2011 (del quale già faceva menzione il citato parere della COMTEC). Mentre non si pongono problemi ai fini dell’identificazione del primo dei provvedimenti ora riferiti (l’atto del 15 luglio 2011 della COMTEC) di cui sono stati enunciati in narrativa i precisi contenuti, risulta meno agevole stabilire quale sia il provvedimento del 12 luglio 2011, non lasciandosi rintracciare negli atti di causa alcun documento proveniente dal citato organismo che rechi la detta data. Nell’udienza di discussione si è riconosciuto concordemente dalle parti che tale atto vada, verosimilmente, individuato nella nota (pervenuta appunto alla F.I.P. il 12 luglio) con la quale LegaDue comunicava al presidente del Basket Trapani che “l’assemblea di LegaDue, tenutasi il 6 luglio 2011, aveva ritenuto di non dare ingresso nel merito alla valutazione dell’istanza risultando larga parte della documentazione trasmessa oltre il termine prescritto del 30 giugno 2011, ore 18”. Il che consente di affermare che il provvedimento di non ammissione, proveniente dalla F.I.P., si fonda sostanzialmente su due ordini di motivazione in successione tra di loro: a) intempestività dell’istanza proposta dalla società e della relativa documentazione; b) insussistenza nel merito dei requisiti richiesti. 2.- Nei riguardi dell’impugnativa rivolta contro il provvedimento in esame (quello della F.I.P. di non ammissione al Campionato di LegaDue) vengono avanzate talune eccezioni preliminari. 2.1.- Si afferma, anzitutto, che la contestazione della non ammissione alla LegaDue, pronunciata dal provvedimento impugnato, avrebbe dovuto essere devoluta non a questa Alta Corte, ma ad un collegio arbitrale, avendo la parte sottoscritto apposita clausola compromissoria concernente qualsiasi controversia relativa a provvedimenti del Consiglio Federale di non ammissione al Campionato di competenza. E’ evidente, però, l’incapacità della clausola compromissoria (che pure è stata sottoscritta dalle parti) di sottrarre il presente giudizio all’Alta Corte. Il contenzioso relativo alla risoluzione delle controversie concernenti l’iscrizione delle società professionistiche ai campionati nazionali risulta, infatti, conferito dall’ordinamento CONI (art. 21 del Codice dell’A.C.G.S.) in via inderogabile alla competenza della Alta Corte, restando così sottratto alla cognizione di qualunque altro organo di giustizia dell’ordinamento sportivo. 2.2.- Sempre in via preliminare si è rilevata la tardività dell’impugnativa perché proposta al di là dei due giorni accordati dall’ordinamento ai fini della sua proposizione. Si fa leva, per denunciare la tardività del ricorso -avanzato, come si è detto il 21 luglio- su due ordini di circostanze: a) La piena conoscenza, conseguita sin dal 18 luglio da parte del Basket Trapani, del provvedimento di non ammissione al Campionato di LegaDue, desunta dalla pubblicazione, a cura dell’ufficio stampa della società, della notizia della definizione in senso negativo della pratica; b) La comunicazione (postulante l’implicita statuizione di non ammissione del Basket Trapani al Campionato di LegaDue) dell’offerta di procedere all’iscrizione della società nel Campionato di Serie C. Con riferimento al rilievo sub a), è sufficiente rilevare – prescindendo da altri profili che pur sono stati rappresentati dalle controparti: ad esempio, il fatto che il sito di pubblicazione non sarebbe quello ufficiale del Basket Trapani, ma quello “storico” (i.e., della sua tifoseria) – che in presenza di una procedura specialissima, quale l’attuale, caratterizzata da termini particolarmente serrati (due giorni) per la proposizione dell’impugnativa, non è sufficiente la conoscenza dell’atto lesivo da parte di qualsiasi articolazione societaria per parlare di piena conoscenza, risultando invece prescritta la conoscenza (di cui non viene offerta la prova in questa sede) dell’organo (amministratore delegato, consiglio di amministrazione, ecc.) che ha titolo a proporre l’impugnativa. Con riguardo, poi, al profilo sub b), va osservato che la comunicazione con la quale il SAP sollecitava la presentazione, da parte della società, dell’istanza di iscrizione al Campionato di Serie C è ben lontana dall’offrire la prova della piena conoscenza, da parte del Basket Trapani, della sua esclusione dal campionato di LegaDue. E ciò in considerazione sia del fatto che la detta nota veniva partecipata alla società prima ancora della comunicazione formale della sua esclusione dal Campionato di LegaDue, sia per la provenienza della nota da un organismo sprovvisto di ogni competenza a decidere sull’ammissione della società Trapani al Campionato richiesto. 3.- Si deduce ancora l’inammissibilità del gravame per omessa notifica ai controinteressati. Anche tale eccezione deve essere disattesa. Sembra, anzitutto, che la pubblicazione del ricorso nel sito CONI, ai sensi dell’articolo 21, comma 6, del codice dell’A.C.G.S., sia rivolta ad offrire – in considerazione dei ritmi acceleratissimi della procedura – la cognizione legale del ricorso, dispensando il ricorrente da notifiche e comunicazioni di carattere individuale. Può comunque soggiungersi che nella specie non sono presenti controinteressati al momento della proposizione del ricorso. Alla data dell’introduzione dell’impugnativa non risultavano, infatti, ancora individuate - stante la pendenza della relativa procedura - le squadre che sarebbero state ammesse al Campionato di LegaDue. 4.- Passando ora al merito dell’impugnativa, sempre relativa all’atto di diniego di ammissione al Campionato di LegaDue, va disattesa anzitutto la censura di difetto di motivazione, fondata sul rilievo della mancata comunicazione, insieme al provvedimento di diniego di ammissione, delle due ulteriori determinazioni alle quali l’atto impugnato fa riferimento. L’acquisizione nel corso del giudizio dei due documenti avanti riferiti ha permesso, infatti, di ricostruire la precisa portata della determinazione adottata, consentendo alle parti di far valere in giudizio le loro ragioni (si è accordato termine per la proposizione di motivi aggiunti al ricorrente e alle altre parti un ulteriore termine per la replica). 5.- Come si è a suo tempo ricordato, il provvedimento qui in esame pronuncia negativamente sull’istanza di ammissione a LegaDue, rilevando preliminarmente la tardività della domanda e della relativa documentazione presentate oltre il termine delle ore 18 del 30 giugno 2011. La società ricorrente deduce, invece, che l’istanza è stata avanzata nel rispetto dei termini. La censura è fondata. La disciplina in materia, per consentire una rapida conclusione delle operazioni di controllo sulla documentazione prodotta, dispone che, insieme agli originali, vadano trasmessi alla Lega anche copie dell’istanze e dei documenti. Le copie predette - da consegnare in via diretta o a mezzo fax - vanno invece non solo trasmesse, ma fatte pervenire (con accollo del rischio della mancata ricezione sul mittente) entro le ore 18 del 30 giugno 2011. Sembra, però, ispirata ad un esagerato rigore una lettura della normativa che conduca a ritenere decaduto – come è avvenuto nella specie – l’istante al quale si è addebitato soltanto di avere avviato la trasmissione delle copie via fax nel termine prescritto, pur se la documentazione, per la sua mole e difficoltà tecniche connesse alla sua trasmissione, è pervenuta oltre l’ora stabilita nella disciplina procedurale. 6.- Nonostante l’annullamento dell’anzidetta causa giustificativa posta a base del provvedimento, il diniego di iscrizione al Campionato resta in vita, non risultando vulnerate (come subito sarà chiarito) le altre cause giustificative – ciascuna capace da sola di sorreggere il provvedimento – poste a base dell’atto impugnato. 7.- Passando alle censure che si rivolgono contro le ragioni di merito ostative dell’ammissione, va rilevato che risulta insuperabile l’osservazione del provvedimento impugnato in ordine alla permanenza di un debito verso tecnici ed atleti, pur se ridotto rispetto all’originario importo. In presenza dell’esposizione debitoria ancora persistente deve ritenersi, infatti, non realizzato il RIP richiesto dalla disciplina in materia. Né può parlarsi di effetto liberatorio per il Basket Trapani in conseguenza dell’accollo di ogni debito gravante sulla società medesima assunto da un’associazione di suoi sostenitori. E ciò in quanto la detta liberazione risulta condizionata ad un’esplicita liberazione del debitore originario da parte dei creditori (dichiarazione che non risulta acquisita nella specie). Concorre pure ad escludere il rispetto del RIP prescritto il debito tributario della società per ritenute d’acconto anteriori al 30 aprile 2011 non versate per l’importo complessivo di euro 61.114, 32. Anche in relazione a quest’ultimo non risultano sopravvenute dichiarazioni liberatorie del creditore (l’autorità tributaria). 8.- Per quanto attiene al secondo provvedimento impugnato in questa sede (quello con il quale si è rappresentato al Basket Trapani la possibilità di accedere a domanda al Campionato di Serie C) va rilevato (come esattamente è stato evidenziato dalla F.I.P. nelle sue difese) che non si è in presenza di un atto che statuisca imperativamente sul campionato che il Basket Trapani (soccombente nel giudizio rivolto contro la sua ammissione alla LegaDue) dovrà disputare nell’anno 2011-2012. Si tratta, invece, di una mera informativa indicante alla società interessata una possibile strada per la partecipazione ad un campionato di livello inferiore rispetto a quello di aspirazione. E’ da escludere in questa situazione che sussista un provvedimento che decida delle sorti della squadra. E’ quindi solo in relazione a future determinazioni - se negative per il Basket Trapani - che andrà avanzato il relativo contenzioso da proporre ovviamente innanzi al giudice sportivo competente. 9.- Le spese possono essere interamente compensate. P.Q.M. L’Alta Corte di Giustizia sportiva Rigetta il ricorso. Spese interamente compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 1° agosto 2011. Il Presidente f.f. Il Relatore F.to Alberto de Roberto F.to Roberto Pardolesi Il Segretario F. to Alvio La Face Depositato in Roma il 10 agosto 2011. Il Segretario F.to Alvio La Face
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