F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 22 Settembre 2011 (549) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIAN CARLO FABRIZI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Aymavilles Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ AYMAVILLES CALCIO A 5 (nota n. 9001/735pf10-11/LG/AM/pp del 24.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 22 Settembre 2011 (549) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIAN CARLO FABRIZI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Aymavilles Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ AYMAVILLES CALCIO A 5 (nota n. 9001/735pf10-11/LG/AM/pp del 24.5.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 24 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Gian Carlo Fabrizi, Presidente della Aymavilles Calcio a 5, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A7 del CU 798/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 18,00, della fideiussione bancaria; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Fabrizi, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 500,00; rilevato che i deferiti hanno eccepito, attraverso il deposito di memorie difensive e di documentazione allegata, di aver assolto all’onere su di sé gravante; rilevato che dalla documentazione emerge che la fideiussione è stata rilasciata il 19.7.2010, quindi oltre il termine per poter ritenere tempestivo l’adempimento; viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, P.Q.M. Infligge al Sig. Gian Carlo Fabrizi la inibizione per mesi 1 (uno) e alla Società Aymavilles Calcio a 5 l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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