F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 22 Settembre 2011 (552) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DONATO DI LIDDO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Olimpiadi) E DELLA SOCIETA’ ASD OLIMPIADI (nota n. 9002/736pf10-11/LG/AM/pp del 24.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 22 Settembre 2011
(552) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DONATO DI LIDDO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Olimpiadi) E DELLA SOCIETA’ ASD OLIMPIADI (nota n. 9002/736pf10-11/LG/AM/pp del 24.5.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
rilevato che, con atto del 24 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Donato Di Liddo, Presidente della ASD Olimpiadi, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti A3, A4, A5, A6 ed A7 del CU 798/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS;
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 18,00, della documentazione attestante il pagamento della tassa associativa alla LND, della documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione, della documentazione attestante il pagamento dell’assicurazione dei tesserati, della documentazione attestante il pagamento dell’acconto per spese di gestione, della fideiussione bancaria;
rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Di Liddo, della sanzione della inibizione per mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci) ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 2.500,00;
rilevato che i deferiti hanno sostenuto, nel contesto delle memorie difensive, di aver inviato tempestivamente la documentazione attestante i pagamenti richiesti, ancorché in misura inferiore a quella indicata dal C.U. da cui origina il deferimento, e di aver originariamente prodotto una fideiussione assicurativa, invece che bancaria, provvedendo a sostituirla con il bonifico di somme di pari importo, una volta ricevuta la notizia del diniego dell’iscrizione da parte della COVISOD;
rilevato che dalla documentazione prodotta dai deferiti – ed in particolare dalle comunicazioni intercorse con la Divisione Calcio a 5 – emerge, pacificamente, la violazione dei termini e degli adempimenti, la cui natura perentoria e formale non ammette né ritardi né equipollenti, se non espressamente previsti;
viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, P.Q.M. Infligge al Sig. Donato Di Liddo la inibizione per mesi 2 (due) e alla Società ASD Olimpiadi l’ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
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