F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 22 Settembre 2011 (550) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MATTEO PACILLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Manfredonia Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ MANFREDONIA CALCIO A 5 (nota n. 9003/737pf10-11/LG/AM/pp del 24.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 22 Settembre 2011 (550) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MATTEO PACILLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Manfredonia Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ MANFREDONIA CALCIO A 5 (nota n. 9003/737pf10-11/LG/AM/pp del 24.5.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 24 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Matteo Pacilli, Presidente del Manfredonia Calcio a 5, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10, B1, C1 e C2 del CU 798/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 18,00, della documentazione attestante il pagamento della tassa associativa alla LND, della documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione, della documentazione attestante il pagamento dell’assicurazione dei tesserati, della documentazione attestante il pagamento dell’acconto per spese di gestione, della fideiussione bancaria, della documentazione attestante la disponibilità di un impianto di gioco omologato, del verbale di assemblea di attribuzione delle cariche sociali, della prova di insussistenze debitorie, dell’elenco dei soci, della copia dello statuto sociale vigente; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Pacilli, della sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 20 (venti) ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 4.500,00; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito di memorie difensive con ciò rinunciando a dimostrare un diversa realtà; viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, P.Q.M. Infligge al Sig. Matteo Pacilli la inibizione per mesi 3 (tre) e alla Società Manfredonia Calcio a 5 l’ammenda di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
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