F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 22 Settembre 2011 (674) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD GIARRE FC AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. CALOGERO MALAPONTI (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA S.S. 2011/2012 NONCHE’ L’AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 500 del 14.6.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 22 Settembre 2011
(674) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD GIARRE FC AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. CALOGERO MALAPONTI (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA S.S. 2011/2012 NONCHE’ L’AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 500 del 14.6.2011).
la Commissione Disciplinare; letto il ricorso ed esaminati gli atti, in via pregiudiziale rileva che l’atto di gravame non è stato inviato alla parte controinteressata e cioè, nella fattispecie, alla Procura Federale, che aveva deferito gli incolpati facendo così scaturire il procedimento innanzi la Commissione Disciplinare Territoriale, definitosi con la decisione in questa sede impugnata. L’omissione suddetta, in cui sono incorsi la Società ASD Giarre FC ed il sig. Calogero Malaponti, comporta l’insanabile violazione dell’art. 33, co. 5, CGS e conseguentemente l’improcedibilità del ricorso posto alla base della presente fase di giudizio. Per quanto attiene il sodalizio si riscontra un ulteriore motivo di inammissibilità del gravame giacché il ricorso è stato sottoscritto dal Presidente sig. Malaponti, persona in quel momento inibita in base alla decisione di primo grado che, a norma di regolamento, è immediatamente esecutiva. P.Q.M. Dichiara l’improcedibilità del ricorso. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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