F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 26 Settembre 2011 (37) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: IDO CASALBONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Ravenna Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ RAVENNA CALCIO Srl ▪ (N°. 382/1840pf10-11/SP/ac del 15.7.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 26 Settembre 2011 (37) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: IDO CASALBONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Ravenna Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ RAVENNA CALCIO Srl ▪ (N°. 382/1840pf10-11/SP/ac del 15.7.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale che ha concluso chiedendo, per il Signor Ido Casalboni, l’inibizione di mesi quattro e, per la società Ravenna Calcio Srl, punti uno di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché i deferiti che hanno concluso per il proscioglimento, osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Signor Ido Calsalboni, nelle qualità in rubrica, e la Società Ravenna Calcio Srl, per rispondere, rispettivamente: il Signor Casalboni • della violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera C) paragrafo V delle NOIF, in relazione 10, comma 3, del CGS, e all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale; la Società • a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze ascritte al Signor Ido Casalboni risultano provate dalla documentazione in atti, dal cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a tutto quanto imposto dalla normativa di riferimento, a nulla rilevando le motivazioni addotte dalla Società a sostegno della sua richiesta di proscioglimento. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene che esse vadano comminate nei termini di cui in appresso. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni: • al Signor Ido Casalboni, all’epoca dei fatti legale rappresentante pro tempore della società Ravenna Calcio srl, l’inibizione di mesi 6 (sei), ai sensi dell’art. 8 punto 10 CGS; • alla Società Ravenna Calcio Srl, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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