F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 26 Settembre 2011 (44) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GAUDIANO CAPONE (Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl ▪ (N°. 384/1862pf10-11/SP/ac del 15.7.2011). (45) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GAUDIANO CAPONE (Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl ▪ (N°. 391/1884pf10-11/SP/blp del 15.7.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 26 Settembre 2011 (44) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GAUDIANO CAPONE (Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl ▪ (N°. 384/1862pf10-11/SP/ac del 15.7.2011). (45) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GAUDIANO CAPONE (Vice Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl ▪ (N°. 391/1884pf10-11/SP/blp del 15.7.2011). Con distinti atti del 15.7.2011, la Procura Federale ha deferito innanzi a questa Commissione il Sig. Gaudiano Capone, Vicepresidente e legale rappresentante pro tempore della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl, nonché la stessa Società, per rispondere: 1. il Sig. Capone della violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C), paragrafo IV) NOIF in relazione all’art. 10, co. 3, CGS e all’art. 90, co. 2, NOIF, per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al III trimestre, dovuto ad un proprio tesserato per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale, e per non avere ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per la mensilità di dicembre 2010. Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lett. C) del co. 3 dell’art. 10 CGS; 2. il Sig. Capone della violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C), paragrafo V) NOIF in relazione all’art. 10, co. 3, CGS e all’art. 90, co. 2, NOIF, per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza del 16.5.2011, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale. Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lett. C) del co. 3 dell’art. 10 CGS; 3. la Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro tempore. Riuniti i procedimenti attesane la connessione soggettiva, alla riunione del 26.9.2011, la Procura Federale ha preliminarmente richiesto il rinvio del procedimento in attesa di conoscere l’esito del procedimento pendente innanzi alle Sezioni Unite della Corte di giustizia federale circa l’interpretazione del combinato disposto degli artt. 85 NOIF e 10 CGS, e, nel merito, ha concluso per l’applicazione al Presidente della inibizione per mesi 8 (otto) e alla Società dell’ammenda di € 20.000,00 e della penalizzazione di n. 2 (due) punti in classifica. I deferiti, con memorie difensive tempestivamente depositate, hanno contestato gli addebiti eccependo l’insussistenza del fatto relativo all’omesso pagamento degli emolumenti per il III trimestre 2011 al Sig. Posillipo, con il quale la Società aveva già raggiunto – in epoca antecedente alla scadenza del termine imposto dalla normativa federale – un accordo, formalizzato il 13.5.2011 innanzi alla DPL, con il quale il calciatore aveva rinunciato alle proprie spettanze. Quanto alla permanenza delle pendenze debitorie relative al dicembre 2010, invece, hanno chiarito trattarsi tutt’al più di un inadempimento parziale perché relativo al solo mese di dicembre 2010, non integrante un’autonoma fattispecie, ma rilevando, eventualmente, ai fini della determinazione delle sanzioni in ragione della contestata recidiva. Identica tesi hanno sostenuto i deferiti quanto alle violazioni aventi ad oggetto le ritenute IRPEF e i contributi Enpals relative al periodo ottobre-dicembre 2010, chiarendo che, nel computo delle pendenze debitorie, sarebbero confluite le somme relative al trimestre precedente, potendo pertanto rilevare solo ai fini dell’applicazione della recidiva. Il deferimento è infondato e, pertanto, va rigettato. Relativamente al contestato omesso pagamento degli emolumenti dovuti per il III trimestre, questa Commissione osserva, innanzitutto, che il report della società di revisione non individua alcuna forma di illecito, limitandosi a rilevare il raggiungimento di un accordo tra Società e tesserato, ancorché con l’utilizzo di locuzioni che potevano essere interpretate nel senso dell’esistenza di una situazione censurabile. Per il resto, questa Commissione ritiene efficaci le rinunce effettuate dal tesserato, tanto più perché formalizzate innanzi agli organi istituzionalmente preposti prima della scadenza del termine indicato per l’assolvimento degli adempimenti, con ciò escludendo la commissione di qualsiasi tipo di illecito. Relativamente alla contestata permanenza delle pendenze debitorie relative al II trimestre, invece, è bene rilevare che i deferiti sono stati già giudicati nella corrente stagione sportiva per detti fatti, ricorrendo, pertanto, un’ipotesi di ne bis in idem che impedisce di sottoporre gli stessi nuovamente a procedimento disciplinare per fatti identici e anche di applicare la recidiva, vincolata alla richiesta di condanna per fatti relativi a differenti e successivi periodi temporali. P.Q.M. Proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.
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