CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 22 del 14/09/2011 S.S.P. Reyer Venezia Mestre Srl Unipersonale / Federazione Italiana Pallacanestro, Teramo Basket Srl

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 22 del 14/09/2011 S.S.P. Reyer Venezia Mestre Srl Unipersonale / Federazione Italiana Pallacanestro, Teramo Basket Srl L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore, dott. Alberto de Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco prof. Massimo Luciani, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2011, presentato in data 3 agosto 2011 dalla società S.S.P. Reyer Venezia Mestre s.r.l. unipersonale contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) e nei confronti di Teramo Basket s.r.l., con il successivo intervento della Lega Società di Pallacanestro Serie A per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale n. 1 del 12 luglio 2011 (C.U. n. 56 del 12 luglio 2011) e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e per l’adozione di ogni provvedimento consequenziale diretto a consentire l’iscrizione nella serie A1 della suddetta società S.S.P. Reyer Venezia Mestre s.r.l. unipersonale per la stagione sportiva 2011/2012, udito nella udienza del 14 settembre 2011 il relatore, presidente Riccardo Chieppa; uditi per la parte ricorrente - S.S.P. Reyer Venezia Mestre s.r.l. unipersonale - gli avvocati Federico Bertoldi, Florenzo Storelli e Gianfranco Tobia e per le parti resistenti rispettivamente l’avv. prof. Guido Valori e l’avv. Paola Vaccaro per la FIP, gli avvocati Romano Cerquetti e Mario Vigna per la Lega Società Pallacanestro Serie A e l’avvocato Enrico Cassì per la società Teramo Basket s.r.l.; Ritenuto in fatto 1.- Con atto 1 - 3 agosto 2011 la società S.S.P. Reyer Venezia Mestre s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante dott. Luigi Brugnaro, assistita e difesa dagli Avvocati Cristian Giurato, Federico Bertoldi, Florenzo Storelli e Gianfranco Tobia e domiciliata presso quest’ultimo in Roma, ha proposto ricorso avanti a questa Alta Corte di Giustizia sportiva per l’annullamento e/o riforma: a) della decisione della Corte Federale F.I.P. (Federazione Italiana Pallacanestro) n. 1 del 12 luglio 2011 (comunicato ufficiale n. 56 del 12 luglio 2011 e dispositivo comunicato in pari data); b) del provvedimento emesso dal Presidente della F.I.P., in data 13 giugno 2011, comunicato via mail il 13 giugno 2011; c) se ed in quanto necessario, del verbale del Consiglio Federale F.I.P. 11 giugno 2011, conosciuto in estratto il 12 luglio 2011 mediante acquisizione in udienza avanti alla Corte Federale F.I.P.; d) nonché per quanto possa occorrere della decisione della Corte federale F.I.P. 28 luglio 2011, conosciuta nel solo dispositivo (con riserva di motivi aggiunti) contenente rigetto del ricorso avverso la decisione della Commissione Giudicante Nazionale n. 21 del 25 luglio 2011, comunicato ufficiale n. 173 del 25 luglio 2011, comunicata il 27 luglio 2011; e) di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; e per l’adozione di ogni provvedimento consequenziale diretto a conseguire l’iscrizione alla serie A1 della ricorrente per la stagione sportiva 2011/2012. Nel ricorso proposto contro la F.I.P., il suo Presidente pro tempore e il Consiglio Federale, e nei confronti della società Teramo Basket s.r.l.vengono esposte le vicende giudiziali sportive aventi per oggetto la corretta interpretazione della nuova normativa relativa alla legittimazione a partecipare al Campionato di basket di serie A in relazione alla introduzione del c.d. premio di risultato (“wild card”), a carico della società classificata al 15° posto, che opti per continuare a partecipare al Campionato di serie A, e a favore della squadra seconda classificata di Legadue (art. 3, Convenzione F.I.P. e Lega Basket A; Regolamenti attuativi con delibera del Consiglio Federale n. 462 del 5 giugno 2010, art. 2 delibera dello stesso Consiglio Federale n. 227, pubblicata con C.U. del 20 novembre 2010 con modifica del termine relativo alla dichiarazione di permanenza in serie A per la stagione sportiva 2010-2011, già fissato dal precedente regolamento al 31 maggio, anticipandolo al 23 maggio 2011, “fermo restando i termini e le procedure previste nel suddetto regolamento” (delibera n. 227). Sostiene la ricorrente che con tale modifica, essendo stata anticipata (dal 31 maggio al 23 maggio) la data per la dichiarazione di permanenza in serie A, il correlativo termine perentorio di versamento del premio di risultato “sarebbe dovuto scadere il 2 giugno 2011” (prorogato al giorno successivo non festivo, cioè 3 giugno 2011, cioè entro il termine perentorio del decimo giorno successivo); nella esposizione ulteriore del ricorso viene data una specificazione interpretativa, collegata a quella della decisione di primo grado, cioè la decorrenza dalla coincidente data di esercizio della dichiarazione. La ricorrente deduce: 1) inammissibilità dell’appello della società Teramo Basket s.r.l.: violazione dell’art. 72, comma 1, Regolamento giustizia F.I.P., per omesso invio di telegramma o altro mezzo equipollente all’Organo adito in materia disciplinare, ovverosia alla Corte federale F.I.P.; il telegramma sarebbe stato inviato solo alla F.I.P., in realtà alla casella di posta elettronica giustizia@fip.it, da intendersi come trasmissione telematica del preannuncio fatto da Teramo Basket a S.S.P. Reyer Venezia s.r.l. e alla FIP a mezzo fax; la Corte Federale avrebbe, nella decisione impugnata, confuso inoltre il concetto di indirizzo con quello di destinatario, non essendo stato indicato l’organo specifico cui l’atto era indirizzato; contraddittorietà della decisione della Corte; 2) violazione e/o falsa applicazione della delibera del Consiglio federale n. 127 e della Delibera dello stesso Consiglio Federale n. 462; difetto e contraddittorietà della motivazione: contrariamente a quanto affermato dalla decisione impugnata era stato modificato solo il termine della comunicazione della volontà di permanere in serie A anticipata dal 31 maggio al 23 maggio 2011, ma non il successivo termine di provvedere al versamento del premio di risultato (decimo giorno successivo, e non diciottesimo successivo); peraltro la decorrenza doveva essere intesa dalla data della dichiarazione di voler permanere in serie A; 3) difetto assoluto di motivazione e violazione di legge ed in particolare dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990; dell’art. 3 della stessa legge, omessa pronuncia; con riguardo al verbale del Consiglio Federale 11 giugno 2011, non sarebbero state valutate le osservazioni presentate pertinenti all’oggetto del procedimento; 4) violazione del principio tempus regit actum, difetto ed illogicità della motivazione sotto altro profilo, non potendo la Corte Federale ritenersi vincolata nell’interpretazione del Consiglio federale; in ultima analisi tutta la questione si deve concentrare sulla frase “fermo restando i termini e le procedure”, con il risultato che si era lasciato inalterato l’altro termine sia nella durata di dieci giorni, sia nella procedura di calcolo con decorrenza dalla dichiarazione di avvalersi della c.d. “wild card”; l’atto consiliare 11 giugno 2011 finisce per essere nella sostanza innovativo rispetto alle delibere 462 e 227, e quindi non applicabile ad un procedimento amministrativo già concluso nell’iter formativo; 5) violazione dell’art. 7 del regolamento di giustizia e del punto III del Regolamento esecutivo e del Reg. esecutivo gare: le norme che prevedono la “wild card” devono ritenersi eccezionali e quindi non possono che essere di stretta interpretazione o quanto meno di interpretazione letterale; 6) eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, omessa pronuncia, in riferimento alla censura di difetto di istruttoria, e alle circostanze che si assumono non provate relative sia alla dichiarazione di continuare a partecipare al Campionato di Serie A in data 23 maggio 2011, sia al versamento del premio; Il ricorso conclude nel richiedere le statuizioni consequenziali all’annullamento, con la dichiarazione della decadenza-rinuncia della Basket Teramo alla partecipazione al Campionato serie A e del diritto della attuale ricorrente Reyer s.r.l. a parteciparvi. 2.- La Federazione Italiana Pallacanestro - F.I.P., costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare e pregiudiziale: la inammissibilità ed improcedibilità della domanda della ricorrente di ammissione e partecipazione nella stagione 2011-2012 al Campionato serie A maschile, in quanto l’appello incidentale e quello principale avanti alla Corte Federale contro la parziale pronuncia negativa della CGN erano stati rinunciati dalla S.S.P. Reyer Venezia Mestre, che poi era stata il 16 luglio 2011 ammessa al campionato Legadue; l’istanza di partecipazione alla serie A era stata respinta come da comunicazione 18 luglio 2011 non impugnata. 3.- Il Teramo Basket s.r.l. con memoria di costituzione 13 agosto 2011, ha richiamato la circolare 22 aprile 2011 della Lega di serie A con le espresse indicazioni dei termini 23 maggio e 11 giugno 2011 ed ha eccepito preliminarmente: 1) l’incompetenza e l’inammissibilità del ricorso: a) per difetto del notevole rilievo per l’ordinamento ex art. 1 n. 3 del Codice Alta Corte; b) per effetto della rinuncia, da parte dell’attuale ricorrente, all’appello infrafederale essendo poi state riproposte le medesime questioni; nonostante il mancato (rinunciato) esperimento del secondo grado di giustizia sportiva; c) la decadenza dell’azione per omessa impugnazione della delibera federale n. 60 del 2011 e del provvedimento di rigetto della domanda di ammissione alla Serie A 2011-2012. 4.- La Lega Società di Pallacanestro Serie A, con atto 12-22 agosto 2011, è intervenuta in giudizio ad adiuvandum della posizione F.I.P., deducendo: a) il suo interesse ad intervenire quale organizzatrice del Campionato, con richiamo all’art. 62 bis dello Statuto FIP, alla convenzione 27 maggio 2010 FIP - Lega, e specificamente al c.d. Premio di risultato previsto in convenzione; b) l’adesione alla posizione assunta dalla FIP nel merito della controversia e l’esigenza della disputa del massimo Campionato da un numero di squadre pari e della tutela della volontà negoziale; c) la incompetenza dell’Alta Corte ai sensi dell’art. 45 dello Statuto FIP, dell’art. 1, comma 2, del Codice dell’Alta Corte trattandosi di materia non concernente diritti indisponibili, ma vertente sulla tempistica con la quale il Teramo Basket ha adempiuto ad una pattuizione negoziale intercorsa tra FIP e Lega (due associazioni private), poi meglio delineata quanto alle modalità di esercizio dall’art. 2 del Regolamento attuativo (all. 1 Delibera Consiglio Federale FIP n. 462, come modificato dalla Delibera Consiglio Federale FIP n. 227); d) la impugnazione non riguarderebbe una decisione del Consiglio Federale, che abbia negato alla ricorrente il diritto di partecipare al proprio campionato di competenza (che in realtà sarebbe la Legadue), ma piuttosto una pronuncia di un organo giudicante federale e una comunicazione del Presidente Federale, su delega del Consiglio, inerenti alla interpretazione ed applicazione di una previsione convenzionale; questa intesa convenzionale sarebbe frutto di una trattativa tra FIP e Lega, con conseguente matrice negoziale del Premio di risultato (c.d. “wild card”) e con modalità attuative sulla base di una proposta della stessa Lega, successivamente approvata dalla FIP; di qui discenderebbe che il diritto, su cui si fonderebbe il Premio di risultato, sarebbe configurabile come un vero e proprio diritto disponibile e quindi arbitrabile, con richiamo all’art. 12 ter dello Statuto CONI e all’art. 2, comma 1, Codice TNAS; e) il difetto di rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo nazionale; f) nel merito ampie considerazioni illustrative sulla infondatezza del ricorso in questa sede. Il ricorso è passato in decisione all’udienza del 14 settembre 2011, dopo ampia ed approfondita discussione, cui hanno partecipato tutte le parti. Considerato in diritto 1.- Ai fini dell’esame delle molteplici eccezioni preliminari sulla competenza dell’Alta Corte sono opportune le seguenti considerazioni in ordine al sistema di giustizia sportiva di ultimo grado affidato all’Alta Corte di Giustizia sportiva e alla ripartizione della competenza rispetto al TNAS. 1.1.- Indubbiamente la competenza dell’Alta Corte è alternativa a quella del Tribunale di arbitrato (art. 12 ter Statuto CONI, art. 3, comma 2, Codice TNAS) e si basa, essenzialmente, sul carattere indisponibile delle posizioni giuridiche sportive (diritti e interessi) oggetto della specifica controversia sportiva e, come ulteriore forma residuale di chiusura dell’ordinamento di giustizia sportiva - costituita in piena autonomia ed indipendenza presso il CONI -, sul difetto di una (legittima) previsione di competenza arbitrale su diritti disponibili (art. 12 bis e ter Statuto CONI; art. 1 Codice Alta Corte; art 1 , 2 , 3 e 5 Codice TNAS; art. 45 Statuto F.I.P.; art. 70, comma 4, 102 bis, comma 3, Regolamento di giustizia F.I.P.). Resta fermo, in ogni caso, come condizione di ammissibilità della tutela avanti agli organi di giustizia presso il CONI, il previo esperimento, ove previsto, dei ricorsi e rimedi contemplati dagli Statuti e Regolamenti delle Federazioni o delle Discipline associate e degli Enti di promozione sportiva. Per l’accesso all’Alta Corte è prevista, come condizione di ammissibilità, la sussistenza di notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo nazionale. Deve inoltre essere tenuta presente una serie di esclusioni specifiche, sia per l’Alta Corte sia per il TNAS, collegate alla importanza o alla natura particolare dell’oggetto (ad es. sanzioni minori, contenzioso antidoping attribuito ad altro organo) che nel presente caso non interessano. Ancora, con carattere altamente significativo in relazione alla speciale disciplina arbitrale di provenienza (anteriore all’istituzione dell’Alta Corte), vi è stata (art. 21 Codice Alta Corte) la devoluzione espressa a detta Alta Corte delle controversie sportive regolate in precedenza da Regolamenti particolari relativi all’ottenimento della Licenza UEFA, alla iscrizione ai Campionati di Calcio professionistico e Campionati nazionali di Pallacanestro, (con apposita procedura e “in ragione della natura delle situazioni soggettive in esse coinvolte e della loro notevole rilevanza”). Invece, con rito ordinario e ferma la valutazione volta per volta della notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, è stata prevista, dallo stesso art. 21, con il comma 14, la competenza dell’Alta Corte sulle controversie relative ad iscrizioni a Campionati diversi da quelle suindicati, essendosi ritenuta la iscrizione-ammissione ai Campionati, profilo fondamentale per l’ordinamento sportivo. 1.2.- Sul piano generale, in ordine alla importanza dei Campionati e dei relativi titoli di legittimazione per l’ordinamento sportivo, devono essere richiamate le previsioni normative: a) sulla particolare attribuzione al CONI degli aspetti organizzativi dello Sport nazionale, come autorità di disciplina e regolazione della gestione e di garanzia del regolare svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, con carattere di sovra ordinazione (d. lgs n. 242 del 1999, art. 2; Statuto Coni, art. 1, comma 2, art. 20, comma 4, art. 23); b) sulla sovra ordinazione del Consiglio Federale della Federazione F.I.P rispetto alle Leghe per l’organizzazione e gestione dei campionati (Statuto F.I.P, art. 55 e seguenti); c) sulla possibilità, in ambito F.I.P., di affidamento alle Leghe (soggetti privati sottoposti alla Giustizia sportiva federale) della organizzazione dei singoli campionati, ferma restando la competenza federale “per la determinazione delle società aventi diritto a partecipare al campionato, per le regole di promozione e retrocessione” e per gli aspetti essenziali del Campionato (Statuto F.I.P. art. 60) 2.- Tenuto conto anche delle anzidette considerazioni deve essere affermata la competenza della adita Alta Corte in relazione alla natura ed ambito della questione prospettata, che si risolve, secondo la stessa impostazione del ricorso introduttivo, nella interpretazione ed applicazione delle norme coordinate ricavabili dal Regolamento della F.I.P., avente carattere di notevole rilevanza ai fini dell’accesso al massimo Campionato, con disciplina dei termini e della procedura da osservare dalla società classificata al 15° posto alla fine della stagione regolare di serie A per poter continuare a permanere in serie A e quindi conservare il titolo legittimante la ammissione e conseguente iscrizione al massimo campionato della Pallacanestro, naturalmente previa la distinta verifica, da parte dei competenti organi, di tutti gli altri requisiti prescritti. La attuazione e la verifica dell’applicazione della norma, propedeutica alla ammissione ed iscrizione al massimo campionato, costituisce esercizio di un potere riservato in sede finale ad organi della Federazione per preminenti interessi generali al migliore svolgimento del Campionato stesso, sotto il profilo organizzativo agonistico-sportivo e competitivo, di modo che l’esame della impugnazione (in ultimo grado di giustizia sportiva) della decisione della giustizia federale non può che rientrare nella competenza dell’adita Alta Corte D’altro canto concorre anche il requisito della notevole rilevanza (sia per i profili di fatto sia per quelli di diritto, come delimitati dall’ambito del ricorso) per l’ordinamento sportivo, in relazione agli effetti della decisione sull’organizzazione del massimo campionato anche con riferimento alle novità e complessità degli aspetti prospettati, sia nei rapporti di ripartizione della competenza di ultimo grado nella Giustizia sportiva, sia nella successione dei termini procedurali e nella loro interpretazione e decorrenza e determinazione. Giova inoltre sottolineare, ai fini della completezza del contraddittorio nei giudizi avanti all’Alta Corte, che oltre il soggetto ricorrente (atleta o società sportiva o altro soggetto qualificato a proporre censure) e i soggetti direttamente controinteressati, è parte necessaria solo la Federazione di appartenenza, in persona del suo legale rappresentante, cioè il Presidente, ma non gli altri organi della stessa Federazione. (Alta Corte n. 15 del 2011). 3.- Il primo motivo di impugnazione, relativo ad una pretesa inammissibilità del ricorso avanti alla Corte Federale proposto dalla società Teramo Basket per omessi adempimenti procedimentali di comunicazione e preannuncio di impugnazione, è privo di fondamento, in quanto è sostanzialmente esatta la valutazione in proposito della Corte Federale. Vi è stato, infatti, un invio tutt’altro che equivoco rispetto all’organo destinatario della impugnazione e della comunicazione, attesa la facile identificabilità della controversia attraverso le indicazioni delle parti, dell’organo giudicante di primo grado (C.G.N.), della specificazione di ricorso in appello (unico organo di appello è la Corte Federale F.I.P.), tenendo anche conto della pendenza di ristretto numero di ricorsi, ancorché l’indirizzo della casella di posta elettronica fosse unico per i due organi di giustizia F.I.P.; la comunicazione preannuncio in ogni caso ha raggiunto lo scopo come si desume, senza alcun equivoco, dalle difese delle parti. 4.- Quanto ai motivi di merito del ricorso in questa sede della società Reyer Venezia Mestre e alle relative conclusioni dirette non solo all’annullamento di decisione della Corte Federale, ma anche in via consequenziale a ottenere la iscrizione della stessa società attuale ricorrente al campionato di serie A per la stagione sportiva 2011-2012, deve essere precisato che questa ultima richiesta è inammissibile perché estranea al possibile ambito di questo giudizio, come delineato dalla decisione della Corte Federale impugnata. La Corte Federale ha preso atto della natura meramente cautelativa del ricorso in appello proposto dalla Società Reyer Venezia Mestre e della sua espressa rinuncia, dopo la pubblicazione della motivazione della decisione della Commissione Giudicante Nazionale 6 luglio 2011. Tale decisione, precisando i limiti del parziale accoglimento genericamente indicato in dispositivo, aveva accolto pienamente solo il profilo attinente al termine di versamento del premio e alla tardività con decadenza-rinuncia della società Teramo Basket. La decisione di primo grado, infatti, non aveva accolto la restante domanda di “dichiarare il diritto della società Reyer Venezia a partecipare al Campionato di serie A per l’anno sportivo 2011-2012”, in quanto “esula dai poteri in capo a questa Commissione e non può essere esaminata”. Questo aspetto della delimitazione dell’ambito del giudizio, è rimasto fermo ed indiscusso in grado di appello (con conseguente giudicato tra le parti) non essendovi stata, ovviamente, alcuna impugnazione da parte della società Teramo Basket ed essendo stata rinunciata ogni censura contenuta nel ricorso cautelativo della Reyer Venezia. Tale profilo, pertanto, non è riproponibile in questa sede, ma deve restare aperto a valutazioni e soluzioni della F.I.P. purché non contrastanti con la presente decisione. D’altro canto, per giurisprudenza costante, il sindacato dell’Alta Corte, in caso di impugnazione di decisione di giustizia Federale, può riguardare solo la decisione finale della stessa giustizia e non quella sottostante di eventuali gradi anteriori (Alta Corte n. 5 del 2011, n. 1 del 2010 e n. 5 del 2009). Di conseguenza restano fuori dell’ambito del presente giudizio tutti i profili relativi alla ammissione ed iscrizione al Campionato di serie A, che sono legati non da un rapporto di consequenzialità assoluta ed automatica rispetto alla utilizzazione positiva o meno della procedura del premio di risultato (“wild card”), dovendo procedersi a cura dei competenti organi federali ad una ulteriore verifica del possesso della aspirante società (classificata al 2° posto in classifica finale del campionato LegaDue) dei requisiti e condizioni ulteriori per l’ammissione-iscrizione al campionato di serie A. 5.- Non può ritenersi del tutto preclusivo dell’esame degli ulteriori motivi il fatto dell’intervenuta ammissione-iscrizione della società Reyer Venezia Mestre nel campionato inferiore, dipendente da una persistente decisione F.I.P. sul valido esercizio del premio di risultato da parte della società Teramo Basket (oggetto del presente giudizio), in quanto l’esito potrà portare ad un riesame degli organi competenti, a seconda della decisione adottanda. Allo stesso modo nessuna preclusione in questa sede può esercitare l’esistenza di provvedimenti o decisioni di ambito F.I.P. che abbiano negato l’ammissione al Campionato di serie A per l’anno 2011-2012, basandosi sulla tempestività e validità della procedura relativa all’esercizio del premio di risultato. Il profilo esaminato deve considerarsi semplicemente propedeutico alla ammissione al campionato superiore, sulla quale la Federazione sarà tenuta a pronunciarsi e a risolvere i relativi problemi conseguenti anche al richiamato numero fisso e pari di squadre. 6.- Passando all’esame degli ulteriori motivi attinenti al merito della controversia, relativa alla osservanza o meno del termine per il completamento della procedura di opzione di partecipare al Campionato di serie A, quale 15 classificata mediante il versamento del Premio di risultato (c.d. “wild card”), deve preliminarmente essere rilevato che è stata fornita prova documentale che la comunicazione di avvalersi della predetta facoltà è del 23 maggio 2011 e che il versamento è avvenuto il 10 giugno 2011 alla Lega, e non è contestato che a quella data non erano ancora definite le posizioni di classifica della LegaDue. Ai fini della valutazione del completamento tempestivo o meno (la cui mancanza è destinata a produrre gli effetti regolamentati di decadenza e rinuncia) della procedura attinente alla ammissione eccezionale al Campionato avvalendosi del premio di risultato, occorre prendere in considerazione i seguenti punti: a) come sopra indicato, l’istituto del premio di risultato ha avuto origine da una convenzione tra Lega e F.I.P., quale intesa tra organi di soggetti, pur privatistici, ma pur sempre delegati o affidatari di poteri organizzativi per il massimo campionato, rientranti nell’esercizio di una funzione pubblicistica. Tuttavia l’istituto è stato recepito e regolamentato, anche nelle modalità procedurali, da Regolamento della Federazione nell’ambito delle potestà previste nello Statuto federale e nell’ordinamento sportivo, per cui è arbitrario far discendere dalla semplice origine in convenzione o da atto di impulso-proposta, la natura meramente negoziale e liberamente disponibile anche nella procedura attuativa: b) il carattere perentorio e la stessa configurazione nell’atto di recepimento e di attuazione regolamentare (delibera F.I.P.) dei termini, sia di esercizio dell’opzione di permanere in serie A, sia del versamento del premio (da intendersi come elemento di serietà ed effettività della dichiarazione inseparabile, con un lasso di dilazione di 10 giorni, dal versamento, salva la facoltà di fideiussione estranea alla fattispecie concreta) e soprattutto gli effetti sulla permanenza ed ammissione della squadra nel massimo Campionato stanno ad indicare che la procedura e le modalità di concreto esercizio sono al di fuori di un mero rapporto negoziale, contrattuale e privatistico. Sono evidentemente preordinate ad essenziali esigenze organizzative dei campionati ed anche agonistiche-sportive e di solidarietà, per rafforzare le capacità economiche della squadra non promossa seconda classificata e destinata a permanere in LegaDue; c) la finalità, emergente dagli atti (proposta Lega e premesse della decisione F.I.P.) e dal dibattito sullo spostamento del termine per la dichiarazione di voler rimanere in serie A, è chiaramente quella di anticipare la definizione della partecipazione ai Campionati. Di conseguenza sul piano teleologico non appare congrua una interpretazione comportante una sostanziale dilazione del secondo termine relativo al versamento, che deve anzi restare collegato alla dichiarazione. Occorre tener presente che il secondo termine non può valere come termine fisso (asserito dalla FIP e dalla Lega al 10 giugno, ma non espressamente indicato nelle disposizioni regolamentari) sia nella formulazione del testo iniziale (delibera n. 462 del Consiglio federale F.I.P. 5 giugno 2010), sia nella formulazione a seguito della modifica (delibera dello stessa Consiglio federale n. 227, C.U. 20 novembre 2010). Questa ultima delibera è intervenuta solo sul primo termine anticipandolo al 23 maggio 2011, come confermato nella frase finale “fermo restando i termini e le procedure previste nel suddetto regolamento”; d) il secondo termine per il versamento riferito al “decimo giorno successivo” deve intendersi come termine mobile, come esattamente ritenuto nella decisione di primo grado (annullata dalla erronea decisione della Corte Federale qui impugnata). In altri termini la decorrenza del secondo termine deve essere riferita alla operazione preliminare, cioè alla data della effettiva dichiarazione, che doveva avvenire entro un prescritto termine; e) proprio l’indicazione di voler modificare solo il termine per la dichiarazione di permanenza e la frase finale di voler lasciare inalterato il sistema dei dieci giorni successivi (da intendersi come termine mobile) porta alla conferma che non si voleva (sulla base palese del significato proprio delle espressioni adoperate in un testo regolamentare, avvalorato dalla finalità espressa della novazione) allungare la cadenza di successione della operazione di dichiarazione e di quella di versamento, portandola da 10 a 18 giorni successivi, ove erroneamente riferita alla data di scadenza del primo termine e a maggior ragione se riferita, come deve essere, alla data di effettivo esercizio della dichiarazione (nella specie effettuata in coincidenza con il giorno di scadenza del primo termine novellato, cioè il 23 maggio 2011); f) non si può, in ipotesi denegata (attesa la natura di normativa ancorché preceduta da accordo-proposta come forma di coregolamentazione), far prevalere nella fattispecie concreta una pretesa volontà comune delle parti, determinata valutandone il comportamento anche posteriore. Questo comportamento, infatti, è tutt’altro che univoco, tenuto conto sia della non unanimità in seno al Consiglio federale F.I.P., sia della difformità delle finalità indicate nella proposta della Lega, sia della provenienza e livello della circolare Lega invocata dai resistenti, sia soprattutto del diverso contrario e puntualmente motivato divisamento espresso dall’organo giudicante della F.I.P. in primo grado; g) la erronea indicazione di scadenza del secondo termine da parte di ufficio della Lega, sia per il livello organizzativo, sia per la natura dell’atto, non sono idonee a modificare un termine fissato in Regolamento F.I.P., né a vincolarne la interpretazione, ma possono far sorgere eventualmente distinti problemi di responsabilità o di soluzioni alternative che tengano conto dell’affidamento generato dalle indicazioni, pur in ogni caso con il rispetto del decisum nella presente controversia. Sono, si noti, problemi e soluzioni che esulano dal presente giudizio e dall’ambito della relativa competenza dell’Alta Corte, circoscritta all’esame della decisione della Corte Federale in relazione ai motivi di impugnazione proposti dalla attuale ricorrente S.S.P. Reyer Venezia Mestre s.r.l. 7.- Sulla base delle anzidette considerazioni il ricorso indicato in epigrafe, proposto dalla società S.S.P. Reyer Venezia Mestre s.r.l. unipersonale, deve essere parzialmente accolto e devono essere annullata la decisione impugnata della Corte Federale F.I.P. 12 luglio 2011 e confermate le statuizioni contenute nella decisione di primo grado della Commissione Giudicante nazionale in data 6 luglio 2011 con conseguente annullamento del provvedimento impugnato in primo grado comunicato dal Presidente della F.I.P. con atto 13 giugno 2011 ed atti preparatori e connessi. 8.- Al parziale accoglimento del ricorso segue la condanna alle spese in solido delle resistenti F.I.P. e intervenuta ad adiuvandum Lega Società di Pallacanestro Serie A , compensate per un terzo e liquidate nell’intero in euro 9.000/00 (novemila/00) e, nei due terzi a carico, in euro 6.000/00 (seimila/00), oltre Iva, contributi accessori e rimborso alla stessa ricorrente dei diritti amministrativi del presente grado. Deve, invece, essere disposta la intera compensazione delle spese nei confronti della società Teramo Basket s.r.l. in relazione al concorso nell’errore sul termine da parte di ufficio della Lega con circolare non prontamente rettificata dalla Federazione. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA In parziale accoglimento del ricorso indicato in epigrafe, proposto dalla società S.S.P. Reyer Venezia Mestre s.r.l. unipersonale, annulla la decisione impugnata e conseguentemente conferma le statuizioni di accoglimento contenute nella decisione di primo grado della Commissione Giudicante nazionale in data 6 luglio 2011 con annullamento del provvedimento impugnato comunicato dal Presidente della F.I.P. con atto 13 giugno 2011 ed atti preparatori e connessi. Sono salvi gli ulteriori provvedimenti di spettanza della Federazione a seguito del definitivo accertamento del mancato rispetto dei termini, come in motivazione, da parte della società Teramo Basket s.r.l. SPESE del presente giudizio, liquidate, con parziale compensazione come in motivazione, a favore della ricorrente e a carico in solido della FIP e della Lega intervenuta ad adiuvandum; interamente compensate nei confronti della società Teramo Basket s.r.l. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, il 14 settembre 2011 e il 22 settembre 2011 (continuazione camera di consiglio in conferenza telefonica). Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 23 settembre 2011. Il Segretario F.to Alvio la Face
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