CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 luglio 2011 promosso da: Polisportiva Vigor Perconti, Sig. Angelo Conti, Sig. Carlo Conti e Sig. Raffaele Trinchera / Federazione Italiana Giuoco Calcio, Procura Federale e Lega Nazionale Dilettanti

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 19 luglio 2011 promosso da: Polisportiva Vigor Perconti, Sig. Angelo Conti, Sig. Carlo Conti e Sig. Raffaele Trinchera / Federazione Italiana Giuoco Calcio, Procura Federale e Lega Nazionale Dilettanti LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE AVV. GUIDO CECINELLI – ARBITRO AVV. AURELIO VESSICHELLI – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. N. 1582 del 22 giugno 2011 promosso da: Polisportiva Vigor Perconti, P. Iva 01683491003, con sede legale in Roma, Via Federico Verdinois snc, in persona del Presidente Sig. Maurizio Perconti; Sig. Angelo Conti, nato a Roma il 30 agosto 1946, Cod. Fisc. CNTNGL46M30H501Y, ed ivi residente in Via C. Riva n. 20; Sig. Carlo Conti, nato a Roma il 27 gennaio 1974, Cod. Fisc. CNTCRL74A27H501K, ed ivi residente in Via C. Riva n. 20, e Sig. Raffaele Trinchera, nato a Milano l’1 agosto 1962, Cod. Fisc. TRNRFL62M01F205U, ed residente in Roma in Via R. Balzani n. 4; rappresentati e difesi dagli Avv.ti Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, Via Carlo Poma n. 4 istanti CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio, P. Iva 01357871001 e Cod. Fisc. 05114040586, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, in persona del Presidente Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po n. 9. E PROCURA FEDERALE FIGC, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Po n. 48 E LEGA NAZIONALE DILETTANTI, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Roma, P.le Flaminio n. 9 intimate FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La vicenda de qua trae origine dal provvedimento, prot. n. 7743/48pf10-11/SP/blp del 30 aprile 2011, con il quale il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale gli odierni istanti per la violazione, con separate ed autonome azioni, dell’articolo 40, comma 3, N.O.I.F. in relazione al tesseramento del giovane calciatore Domenico Santoro. La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione del 26 maggio 2011, irrogava a carico del Sig. Angelo Conti l’inibizione sino al 31 agosto 2012, al Sig. Carlo Conti l’inibizione sino al 31 ottobre 2011, al Sig. Raffaele Trichera l’inibizione sino al 30 aprile 2012 ed alla Polisportiva l’ammenda di € 1.500,00 e la penalizzazione di 8 punti in classifica da scontare nel Campionato Giovanissimi Elite, stagione sportiva 2011/2012. Successivamente, e rispettivamente in data 1 e 6 giugno 2011, la Polisportiva e il Sig. Angelo Conti prima, il Sig. Carlo Conti e Raffaele Trichera dopo, promuovevano reclamo avverso la predetta decisione innanzi alla Corte di Giustizia Federale. In data 16 giugno 2011, la Corte di Giustizia Federale, con comunicato ufficiale n. 308, accoglieva solo in parte il reclamo proposto dagli istanti, riducendo le inibizioni sino al 31 gennaio 2012 per il Sig. Angelo Conti; sino al 21 ottobre 2011 per il Sig. Raffaele Trichera; sino al 31 agosto 2011 per il Sig. Mario Conti, e riducendo la penalizzazione per la Polisportiva a soli 4 punti di penalizzazione e l’ammenda a soli € 500,00. Con atto depositato in data 22 giugno 2011 prot. n. 1582, gli istanti proponevano istanza di arbitrato, ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; l’Avv. Guido Cecinelli veniva nominato quale Arbitro della parte istante; l’Avv. Aurelio Vessichelli quale Arbitro della parte intimata; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Guido Cecinelli (Arbitro), Avv. Aurelio Vessichelli (Arbitro). Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 19 luglio 2011 presso la sede dell’arbitrato. Gli istanti formulavano le seguenti conclusioni: «Voglia il Collegio adito, previa adozione delle forme abbreviate ex art. 25 IV^ co, ovvero previa sospensione del provvedimento impugnato, nel merito accertare e dichiarare che alcun addebito tra quelli per cui sono stati deferiti gli esponenti è loro ascrivibile e, quindi, annullare il C.U. n. 308/CGF del 16/06/2011 perché errato e rappresentativo di condanne non attribuibili ai ricorrenti; in via subordinata, sempre previa adozione delle forme abbreviate ex art. 25 IV^ co, ovvero previa sospensione del provvedimento impugnato, riformare comunque il C.U. n. 308/CGF, riducendo ad equità le sanzioni in esso comminate. Con condanna delle resistenti al pagamento delle spese amministrative, di funzionamento del Collegio e di difesa». Con atto depositato in data 11 luglio 2011 prot. n. 1679 la Federazione Italiana Giuoco Calcio si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «La FIGC conclude per la declaratoria di inammissibilità del capo della domanda della Vigor Perconti relativo all’ammenda di 500 euro e della domanda di arbitrato svolta dal signor Carlo Conti, nonché per il rigetto delle ulteriori domande avversarie. In ogni caso con la condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite e dei diritti amministrativi versati dalla FIGC». All’udienza del 19 luglio 2011, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, le parti, previa autorizzazione del Collegio, anticipavano la discussione. Il Collegio, all’esito della discussione, si riservava trattenendo la causa in decisione. MOTIVI 1.I. Gli istanti ricorrono affinché venga accertata e dichiarata l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale del 16 giugno 2011, con conseguente annullamento o, in subordine, riduzione della penalizzazione di punti 4 da scontare nella stagione sportiva 2011/2012, dell’ammenda di € 500,00 e delle rispettive inibizioni inflitte ai Sig.ri Angelo e Carlo Conti e Raffaele Trichera. In primo luogo, la difesa della Polisportiva osserva come il dettato normativo dell’art. 40, comma 3, N.O.I.F. sia stato modificato nel giugno del 2009, quando il Legislatore ha richiesto «alla Società un quid pluris in precedenza non dovuto, ossia di ‘comprovare’ l’effettiva residenza dei propri tesserati». Tanto tale nuovo adempimento previsto in capo alle società sportive – espone la difesa degli istanti – quanto le difficoltà delle società dilettantistiche ad osservare tali adempimenti han fatto si che molti tesseramenti, «anche per la stagione 2009/2010, sono stati tutti avallati [dalla stessa Federazione] anche senza la prova della residenza familiare». II. Gli istanti osservano, altresì, come la disposizione per cui sono stati oggetto di deferimento «mira ad evitare che l’occasione sportiva abbia la meglio su quel tessuto di rapporti ed interazioni che costituiscono il background di ogni individuo, in specie di quelle adolescenti». Infatti, sostiene la difesa della società, nonostante la famiglia del ragazzo fosse residente a San Giovanni Rotondo, risulta altrettanto vero che «nella stagione sportiva 2009/2010, l’intero nucleo vivesse stabilmente in Via Nomentana, in Roma». Conseguentemente, osservano gli istanti, nel periodo in esame il ragazzo era a Roma, dove «avrebbe potuto godere dei propri cari», rispettando sostanzialmente, in questo modo, «lo spirito della norma». Infine, gli istanti deducono come, qualora sia riconosciuta in capo agli stessi una colpevole violazione delle norma citata, «l’errore in ipotesi commesso è di assoluta buona fede e sicuramente estraneo a qualsivoglia finalità elusiva e/o ingannevole». La Polisportiva, infatti, ha fatto affidamento su quanto sostenuto e dichiarato dai genitori dell’atleta, evidentemente caduti in confusione tra il domicilio (quello romano) e la residenza ancora formalmente eletta in Puglia.Inoltre, la difesa osserva come ci sia stata una sorta di corresponsabilità nella vicenda de qua, dal momento che anche la Federazione, non predisponendo i necessari controlli, «ha ingenerato nella Società il comprensibile convincimento sulla regolarità del tesseramento del Santoro». III. Infine, la società sportiva contesta la misura delle sanzioni inflitte dalla Corte di Giustizia Federale, seppur ridotte rispetto a quelle comminate dalla Commissione Disciplinare. Per quanto riguarda le sanzioni inflitte alla Polisportiva, la difesa osserva come «non sussistendo l’addebito disciplinare, o, comunque, essendo esso ascrivibile ad assoluta buona fede, la sanzione dovrà essere annullata, ovvero grandemente ridimensionata». La sanzione inflitta al Signor Angelo Conti, poi, sembrerebbe troppo severa, considerando che lo stesso ha firmato la richiesta di tesseramento fidandosi «di quanto dichiarato dai genitori del Santoro ed è stato, per questo motivo, sanzionato con oltre 8 mesi di squalifica». Infine, per quanto riguarda le sanzioni inflitte ai Sig.ri Carlo Conti e Raffaele Trichera, la difesa degli istanti osserva come non sia possibile loro ascrivere alcuna violazione dell’art. 61 N.O.I.F., dal momento che tale disposizione sancisce una responsabilità in capo ai dirigenti accompagnatori qualora attestino il regolare tesseramento dell’atleta nonostante quest’ultimo non abbia titolo per giocare. Nel caso di specie, invece, «il Calciatore Domenico Santoro era regolarmente tesserato ed aveva, quindi, pieno titolo per giocare». 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la propria memoria di costituzione, chiede che la domanda della Polisportiva relativa alla sanzione dell’ammenda e quella del Signor Carlo Conti siano dichiarate inammissibili, perché sottratte alla competenza del TNAS; e che le restanti domande, invece, vengano comunque rigettate. I. La difesa dell’intimata osserva come il tesseramento del Santoro sia stato perfezionato in data 22 dicembre 2009, vale a dire sotto il vigore della nuova disciplina federale. Tale normativa onera le società sportive «di verificare in concreto la residenza dei giovani calciatori che intendono tesserare»; il dettato normativo è chiaro nella sua portata e, pertanto, a nulla valgono le giustificazioni degli istanti nell’aver confidato nelle dichiarazioni rese dai genitori dell’atleta. Inoltre, per ciò che attiene l’errore scusabile e la buona fede in cui sarebbero incorsi gli istanti, la difesa della FIGC osserva come l’articolo 61, a cui fa riferimento la difesa della Polisportiva, prevede due aspetti fondamentali: «il possesso della tessere federale legittima effettivamente il calciatore a prendere parte alle gare, ma ciò vale fintantoché la tessera sia stata “ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari” e a condizione che “non ricorrano impedimenti ad altro titolo”. Nel caso di specie non sussistono i presupposti legittimanti evidenziati, dal momento che il tesseramento è stato ottenuto in violazione del disposto dell’articolo 4, comma 3, NOIF, e quindi il calciatore non era legittimato a prendere parte alle gare in occasione delle quali è stato schierato tra le fila della Vigor Perconti». II. Infine, e con riferimento all’eccessiva severità delle sanzioni inflitte agli istanti, la difesa delle FIGC chiarisce, rispetto alla giurisprudenza citata dalla Polisportiva, come non si possano utilizzare i «i precedenti della giustizia sportiva al fine di valutare la congruità del trattamento sanzionatorio inflitto agli odierni attori “Ben potrebbe, infatti, essere viziata la decisione presa come elemento di raffronto”, come di recente affermato nel lodo TNAS del 19 maggio 2011 (in Villacidrese vs. FIGC)». 3.Il Collegio è chiamato, preliminarmente, ad esaminare l’eccezione di incompetenza formulata dalla FIGC con riferimento alle domande inerenti la sanzione dell’ammenda inflitta alla Polisportiva e la squalifica inflitta al Signor Carlo Conti. L’eccezione è fondata e deve essere accolta. A’ sensi dell’art. 3 del Codice TNAS e dell’art. 30 dello Statuto FIGC le suddette controversie non possono trovare soluzione dinanzi all’odierno Collegio arbitrale; esse, infatti, hanno, rispettivamente, un valore inferiore a € 50.000,00 e una durata di sospensione inferiore a 120 giorni continuativi. 4. Venendo al merito della controversia, il Collegio osserva che a’ sensi dell’art. 40, comma 3, delle NOIF il tesseramento di atleti infra-sedicenni è possibile «[…] solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6)mesi nella regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento […]» (s.d.r.). La disposizione presidia valori di indubbio rilievo, in quanto è volta ad evitare che lo svolgimento dell’attività sportiva da parte di atleti in giovane età possa comportare uno sradicamento dagli affetti familiari e pregiudicare un sano sviluppo degli (atleti) adolescenti. In quest’ottica deve essere valutata anche la novella federale che ha aggravato gli oneri informativi a carico delle società che intendono avvalersi di tali giovani atleti; in particolare, prevedendo una compiuta attività di verifica del mero dato anagrafico della residenza. Nel caso di specie, la Polisportiva Vigor Perconti e il Dirigente addetto al tesseramento non solo non hanno svolto alcuna attività di verifica della residenza effettiva dell’atleta, ma hanno omesso, addirittura, di acquisire qualsiasi documento (id est certificato di residenza, documento di riconoscimento etc.) dell’atleta e/o dei suoi genitori. Tale attività si rendeva necessaria anche in ragione della circostanza che il calciatore, in precedenza, aveva militato in una società del foggiano. Neppure condivisibili si presentano le considerazioni della parte istante in relazione alla configurabilità di un errore scusabile che possa giustificare la negazione della responsabilità. La disposizione ha un contenuto lapidario che non si espone a dubbi ermeneutici. Alla luce di quanto esposto emerge, senz’altro, la configurabilità di una violazione della disposizione in parola e l’affermazione della responsabilità della Polisportiva Vigor Perconti e del Dirigente addetto al tesseramento Signor Angelo Conti. Tuttavia, se la condotta di quest’ultimo giustifica la conferma della sanzione irrogata, in relazione alla Polisportiva Vigor Perconti il Collegio reputa opportuno valutare la congruità della penalizzazione di punti in classifica. Anche alla luce di quanto emerso in sede di discussione orale attraverso l’audizione del Presidente Signor Maurizio Perconti, il Collegio – valutate tutte le circostanze – ritiene congruo ridurre la sanzione a n. 2 punti di penalizzazione. Una differente valutazione deve, invece, essere compiuta rispetto al posizione del Signor Raffele Trinchera che ha, esclusivamente, sottoscritto n. 1 distinta di gara con lo schieramento del calciatore Domenico Santoro. Ebbene, pur essendo in astratto condivisibili le deduzioni della FIGC in ordine all’interpretazione dell’art. 61, 6° comma, delle NOIF, il Collegio rileva che la condotta del Dirigente – estraneo alla fase del tesseramento – che, confidando nella (apparente) regolarità della tessera federale, schieri, per una sola volta, un calciatore in effetti irregolarmente tesserato è esente da censure. Pertanto, la sanzione inflitta al Signor Raffaele Trinchera deve essere annullata. 5. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono intendersi assorbite. Le spese di lite e quelle di funzionamento del Collegio arbitrale seguono la soccombenza e vengono liquidate, rispettivamente, in € 1.000,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge; e in € 3.000,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: • dichiara inammissibile per incompetenza l’istanza di arbitrato con riferimento alla sanzione dell’inibizione inflitta al Signor Carlo Conti e alla sanzione dell’ammenda inflitta alla Pol. Vigor Perconti; • accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato e, per l’effetto, riduce i punti di penalizzazione inflitti alla Pol. Vigor Perconti da quattro (4) a due (2) e annulla integralmente la sanzione dell’inibizione inflitta al Signor Raffaele Trinchera; • conferma la decisione impugnata relativamente alla sanzione dell’inibizione in inflitta al Signor Angelo Conti. • pone a carico delle parti istanti – Pol. Vigor Perconti, Signor Angelo Conti, Signor Carlo Conti e Signor Raffaele Trinchera – il pagamento delle spese del procedimento e per assistenza difensiva, liquidate come in motivazione; • pone a carico delle parti istanti - Pol. Vigor Perconti, Signor Angelo Conti, Signor Carlo Conti e Signor Raffaele Trinchera – con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione; • pone a carico delle parti istanti - Pol. Vigor Perconti, Signor Angelo Conti, Signor Carlo Conti e Signor Raffaele Trinchera – il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; • dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in data 19 luglio 2011 e sottoscritto in numero di sei originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Guido Cecinelli F.to Aurelio Vessichelli
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