COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 19 del 16.09.2011 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ S.S.V. BRIXEN AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE RITSCH MARTIN PUBBLICATO SUL C.U. N. 14 DEL 1/09/2011 (GARA DI ECCELLENZA FERSINA PERGINESE – BRIXEN DEL 28/08/2011)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 19 del 16.09.2011 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ S.S.V. BRIXEN AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE RITSCH MARTIN PUBBLICATO SUL C.U. N. 14 DEL 1/09/2011 (GARA DI ECCELLENZA FERSINA PERGINESE – BRIXEN DEL 28/08/2011) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del Campionato di Eccellenza Fersina Perginese - Brixen del giorno 28/08/2011, il giudice sportivo presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al giocatore Ritsch Martin (S.S.V. BRIXEN) la squalifica per tre giornate di gara. Il provvedimento era così motivato: “espulso per aver volontariamente colpito da tergo un avversario, nel lasciare il terreno di gioco offendeva l'arbitro”. Avverso detto provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società S.S.V. Brixen chiedendo una riduzione della squalifica, affermando che il giocatore non avrebbe offeso l'arbitro. La C.D. ha sentito telefonicamente il direttore di gara che ha puntualmente confermato quanto riportato nel rapporto di gara. La sanzione inflitta deve ritenersi congrua in relazione all’entità dei fatti e pertanto la C.D. respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta dal G.S.. Poiché il reclamo è stato respinto, si ordina l’incameramento della relativa tassa.
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