F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020 del 29 Settembre 2011 (649) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORIS CARROZZIERI (Calciatore attualmente tesserato per la Società US Lecce Spa), Società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa ▪ (nota N°. 10201/934pf08-09/SP/blp del 23.06.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 020 del 29 Settembre 2011
(649) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORIS CARROZZIERI (Calciatore attualmente tesserato per la Società US Lecce Spa), Società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa ▪ (nota N°. 10201/934pf08-09/SP/blp del 23.06.2011).
Con provvedimento del 23 giugno 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi questa Commissione disciplinare nazionale, il Sig. Moris Carrozzieri, calciatore attualmente tesserato per la Società US Lecce Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 del CGS, per non aver dato esecuzione al Lodo arbitrale del 16.10.2007, in relazione alla corresponsione dei compensi liquidati dal Collegio arbitrale in favore dell’arbitro Prof. Avv. Piero Gualtieri; la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS per i comportamenti tenuti dal Carrozzieri all’epoca dei fatti, la stagione sportiva 2007/2008, tesserato per la stessa Società. Alla riunione del 27 luglio 2011 sono comparsi il rappresentante della Procura federale ed il difensore della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, atteso che il difensore del calciatore Moris Carrozzieri ha avanzato istanza di differimento. Tale differimento, in quanto non comprovato da alcun documento, è stato tuttavia respinto, talché è stato aperto il dibattimento. Il rappresentante della Procura, ritenendo fondate le contestazioni, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) per il calciatore e € 7.000,00 (€ settemila/00) per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa. Il difensore dell’Atalanta Bergamasca Calcio Spa, in ragione dell’impossibilità di potere esercitare alcun potere di vigilanza o controllo sull’operato del calciatore, ha concluso, in via principale, per il proscioglimento della Società, ovvero per l’applicazione della sanzione più lieve tenendo conto delle circostanze attenuanti anche ex artt. 23 e 24 del CGS. All’odierna riunione il Sig. Moris Carrozzieri ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Moris Carrozzieri ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Moris Carrozzieri, sanzione della ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), di cui € 3.000,00 (€ tremila/00) commutati nella sanzione della squalifica di giorni 10 (dieci)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa. La Procura ha ribadito la richiesta di affermazione della responsabilità, già precedentemente avanzata, nei confronti della suddetta Società.
I motivi della decisione
Le contestazioni mosse dalla Procura si fondano sulla violazione del calciatore Moris Carrozzieri dell’obbligo di offrire adempimento alle prescrizioni contenute nel Lodo arbitrale del 16 ottobre 2007, comunicato mediante raccomandata in data 17 ottobre 2007. La fondatezza delle contestazioni mosse al calciatore implica, altresì, l’affermazione della responsabilità per la Società cui il Carrozzieri era, pro tempore, tesserato. Non sussistendo motivi per disconoscere l’applicazione della responsabilità oggettiva a carico della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, la stessa deve ritenersi responsabile ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS, nella misura dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).
Il dispositivo
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni della squalifica di giorni 10 (dieci) e dell’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) a carico del Sig. Moris Carrozzieri. Irroga la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) nei confronti della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa.
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