F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 29 Settembre 2011 (560) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PLUTINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Fata Morgana Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ FATA MORGANA CALCIO A 5 (nota n. 9062/742pf10-11/LG/AM/pp del 24.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 29 Settembre 2011 (560) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PLUTINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Fata Morgana Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ FATA MORGANA CALCIO A 5 (nota n. 9062/742pf10-11/LG/AM/pp del 24.5.2011). rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giuseppe Plutino, Presidente della Fata Morgana Calcio a 5, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU n. 798 del 18 Giugno 2010 (punti A.9 e B.1), e la stessa Società Fata Morgana, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00 della dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco omologato, nonché della prova di insussistenze debitorie, così come previsto dal CU sopra indicato, per l’iscrizione al Campionato di Serie B; rilevato che, alla riunione del 29 settembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Giuseppe Plutino, della sanzione della inibizione per mesi 1 e giorni 10 ed alla Società Fata Morgana della sanzione dell’ammenda di € 500,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. P.Q.M. Infligge al Sig. Giuseppe Plutino l’inibizione per mesi 1 (uno) ed alla Società Fata Morgana Calcio a 5 l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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