F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 29 Settembre 2011 (562) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORDANO SANDONI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Studio 4 ora ASD Futsal Bologna 2003) E DELLA SOCIETA’ ASD STUDIO 4 ora ASD FUTSAL BOLOGNA 2003 (nota n. 9058/739pf10-11/LG/AM/pp del 25.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 29 Settembre 2011
(562) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORDANO SANDONI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Studio 4 ora ASD Futsal Bologna 2003) E DELLA SOCIETA’ ASD STUDIO 4 ora ASD FUTSAL BOLOGNA 2003 (nota n. 9058/739pf10-11/LG/AM/pp del 25.5.2011).
rilevato che, con atto del 25 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Giordano Sandoni, Presidente della ASD Studio 4, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU n. 798 del 18 Giugno 2010 (punti A.3, A.4, A.5, A.6, A.7), e la stessa ASD Studio 4 ora ASD Futsal Bologna 2003, per
responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00 come previsto dal CU sopra indicato, per l’iscrizione al Campionato di Serie B:
a) del deposito della documentazione attestante il pagamento della tassa associativa alla LND;
b) del deposito della documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione;
c) del deposito della documentazione attestante il pagamento dell’assicurazione dei tesserati;
d) del deposito della documentazione attestante il pagamento dell’acconto per spese di gestione;
e) del deposito della fideiussione bancaria. rilevato che, alla riunione del 29 settembre 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Giordano Sandoni, della sanzione della inibizione per mesi 2 e giorni 10 ed alla ASD Futsal Bologna 2003 della sanzione dell’ammenda di € 2.500,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della ASD Futsal Bologna 2003, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS.
P.Q.M. Infligge al Sig. Gordano Sandoni l’inibizione per mesi 2 (due) ed alla Società ASD Studio 4 ora ASD Futsal Bologna 2003 l’ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
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